LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che la Mobilita' di Marca S.p.A. di  Treviso  e'  un'Azienda  che
svolge attivita' di trasporto pubblico urbano  ed  extraurbano  nella
Provincia di Treviso; 
    che, in data 4 luglio 2013,  la  Mobilita'  di  Marca  S.p.A.  di
Treviso e le Segreterie territoriali di Treviso delle  Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa  Cisal  e  Usb  Lavoro
Privato hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili  e
sulle altre misure da garantire in caso di sciopero; 
    che, con nota del 14 gennaio 2014, la Mobilita' di  Marca  S.p.A.
ha trasmesso copia del predetto Accordo  alla  Commissione,  per  gli
adempimenti di competenza; 
    che, con nota del 22  gennaio  2014,  prot.  n.  1101,  il  testo
dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e  dei
consumatori per l'acquisizione del relativo  parere,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, entro  15  giorni  dalla  ricezione
della medesima nota; 
    che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso
il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; 
  Considerato: 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta Regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    la dettagliata descrizione  del  tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato  dall'azienda  (art.  10,
lettera A); 
    l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve  essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'  delle
seguenti  modalita'  operative  necessarie,  al  fine  di  emanare  i
regolamenti di servizio (art. 16); 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
    le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio; 
    le procedure da adottare per garantire il servizio durante  tutta
la durata delle fasce; 
    i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza; 
    la garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli  impianti  e  dei
mezzi; 
    le eventuali procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, la garanzia dei servizi  necessari
al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    l'individuazione delle aziende che,  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate, possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    l'individuazione  dei  servizi  da  assicurare  in  occasione  di
«manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del  contratto»
(art. 15); 
    che  l'art.  10,  lettera  A),  della  predetta  Regolamentazione
provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo,  indicate  nell'Accordo,  oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
      Servizio urbano ed extraurbano: 
        dalle ore 5.00 alle ore 8.30  e  dalle  ore  12.30  alle  ore
15.00; 
    che partiranno regolarmente tutte le corse il  cui  programma  di
esercizio prevede la partenza tra le ore 5.00 e le ore 8.30 e tra  le
ore 12.30 e le ore 15.00; 
    che, limitatamente al servizio urbano del Comune di  Treviso,  e'
stabilito quanto segue: 
      a) per  garantire  il  servizio  completo  nelle  fasce  orarie
concordate,  il  ripristino  dei  servizi  avviene  al  capolinea  di
Treviso-Stazione F.S.; 
      b)  e'  riconosciuta  una  fascia  «cuscinetto»  di  20  minuti
all'interno della quale vengono individuate le corse da  far  partire
e/o sospendere; 
    che   lo   sciopero   viene   svolto   presso   tutti   idepositi
dell'esercizio,  intendendo  per   gli   stessi   il   capolinea   di
arrivo/partenza delle  corse  previste  dal  turno  di  servizio  del
personale viaggiate  e,  pertanto,  con  esclusione  delle  corse  in
transito e cio'  ancorche'  durante  il  percorso  sia  eventualmente
previsto il cambio di autista; 
    che tutte le corse iniziate devono essere, in ogni caso,  portate
a termine anche quando  queste  prevedano  l'avvicendamento  di  piu'
conducenti in qualsiasi localita' di transito; 
    che sono esclusi da ogni possibile astensione dal lavoro a  causa
di scioperi, i seguenti servizi; 
      a)  servizi  specializzati  di  particolare  rilevanza  sociale
(trasporto di persone diversamente  abili  e/o  alunni  delle  scuole
materne, elementari e medie inferiori); 
      b) servizi di noleggio atipici (non in  servizio  di  linea)  e
transfert confermati prima della dichiarazione di sciopero); 
    che, durante l'astensione dal lavoro, devono essere assicurati  i
presidi quali servizi indispensabili alla  sicurezza  dell'esercizio,
nella misura di: 
      a) una unita' per  ognuno  dei  turni  previsti  per  l'Ufficio
movimento; 
      b) una unita' per ognuno dei turni previsti per il rifornimento
di gasolio; 
      c) due unita' per ognuno  dei  turni  previsti  per  l'officina
munita di titolo professionale; 
  Precisato: 
    che, per tutti gli ulteriori profili, di  cui  all'art.  2  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  non  disciplinati
nell'Accordo in esame, restano in vigore le  regole  contenute  nella
citata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo: 
    ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo  aziendale  concluso,
in data 4 luglio 2013, con  le  Segreterie  territoriali  di  Treviso
delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt  Uil,  Faisa
Cisal  e  Usb  Lavoro   Privato,   e   riguardante   le   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dall'Azienda Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente  delibera  all'Azienda  Mobilita'  di
Marca S.p.A. di Treviso,  alle  Segreterie  territoriali  di  Treviso
delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt  Uil,  Faisa
Cisal e Usb Lavoro Privato, nonche',  per  opportuna  conoscenza,  al
Prefetto di Treviso; 
  Dispone, inoltre, la pubblicazione della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 19 maggio 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse