IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 
                         DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista la  determinazione  FV  n.  282/2013  del  27  novembre  2013
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Supplemento ordinario n. 85  del  20  dicembre  2013  concernente  il
rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  secondo  la
procedura mutuo riconoscimento PT/H/0136/001-004/R/001 del medicinale
«Octreotide  Hospira»  con  conseguente  modifica   stampati   e   la
variazione PT/H/0136/001-004/IB/012 nella quale e' stato concesso  un
periodo di smaltimento delle scorte fino al 19 aprile 2014; 
  Vista la successiva determinazione FV n.  117/2014  del  18  aprile
2014 con la quale e' stato concesso il mantenimento delle  confezioni
gia' in commercio per ulteriori 60 giorni (fino al 18 giugno 2014); 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C.  Hospira
Italia S.r.l., con sede legale e domicilio  fiscale  in  via  Orazio,
20/22 - 80122 Napoli - Codice fiscale/partita IVA  02292260599  nella
richiesta di esaurimento delle scorte ai sensi  della  determinazione
del Direttore generale dell'AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 presentata
in data 9 maggio 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: OCTREOTIDE HOSPIRA. 
  Confezioni: 
  A.I.C.  n.  038113015  «0,05  mg/1  ml  soluzione  iniettabile»   5
flaconcini monouso; 
  A.I.C.  n.  038113027  «0,1  mg/1  ml  soluzione   iniettabile»   5
flaconcini monouso; 
  A.I.C. n. 038113039 «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1  flaconcino
multiuso; 
  A.I.C.  n.  038113041  «0,5  mg/1  ml  soluzione   iniettabile»   5
flaconcini monouso. 
  Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l. 
  Procedura   mutuo   riconoscimento   codice    procedura    europea
PT/H/0136/001-004/R/001 e PT/H/0136/001-004/IB/012. 
  1. E' autorizzato, a decorrere dalla data entrata in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
282/2013 del 27 novembre 2013  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  -  Supplemento  ordinario  n.  85  del  20
dicembre 2013, fino alla data di scadenza del medicinale indicata  in
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti  agli  utenti  del
foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto  dall'art.
1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore  generale  n.
371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101  del  3
maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  foglio  illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della presente  determinazione.  Il  titolare  A.I.C.  rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.