IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                 e  
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive  modificazioni
e, in  particolare  l'art.  2  recante  «Delega  al  Governo  per  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero della salute»; 
  Visto il decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178  recante
«Riorganizzazione  dell'Associazione  italiana  della   Croce   Rossa
(C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»,  e
successive modificazioni ; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge della 30  ottobre  2013,  n.  125,  ed  in
particolare l'art. 4, commi da 10-ter  a  10-sexies  che  introducono
novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; 
  Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.
178  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  in  materia   di
trasformazione dei comitati locali e provinciali; 
  Visto il comma  3  del  predetto  art.  1-bis  che  stabilisce  «Il
personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in  servizio
presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013 esercita il diritto di  opzione  tra  il  passaggio  al
comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte  dei
comitati locali e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.  I  restanti
rapporti proseguono fino  alla  naturale  scadenza.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata.»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante   «
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  successive  modificazioni,
recante «Disposizioni sul riordinamento degli  enti  pubblici  e  del
rapporto di lavoro del personale dipendente»; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  recante  il
«Riordinamento del sistema degli enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2005, n. 97, e successive modificazioni,  recante  «Approvazione  del
nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa»; 
  Visto l'art. 40 della legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante  «
Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1981)»; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  recante  «Istituzione  del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013
n 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 di ricognizione dei comitati locali
e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013; 
  Ritenuto  necessario  disciplinare  le  modalita'  organizzative  e
funzionali dell'Associazione italiana della  Croce  rossa,  ai  sensi
dell'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 178 del 2012,  come
modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'atto del Capo dipartimento RU - ICT della CRI  in  data  30
dicembre 2013, n. 128 di ricognizione del personale con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati  locali  e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013; 
  Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce  Rossa
riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche  del
Governo Italiano, ha approvato  i  Sette  Principi  Fondamentali  che
devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra
cui anche il Principio Fondamentale di «Unita'» che prevede  che  nel
territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione  di
Croce rossa  aperta  a  tutti  e  con  estensione  della  sua  azione
umanitaria   all'intero   territorio,   aderente   alla   federazione
internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a)  L'Associazione  della  Croce   rossa   italiana   (di   seguito
Associazione ): l'insieme dei comitati  dell'  Associazione  italiana
della Croce rossa, comprensiva del Comitato  centrale,  dei  Comitati
regionali, dei Comitati  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, dei Comitati locali e provinciali; 
  b) Ente (di seguito ente o  CRI):  l'ente  pubblico  non  economico
costituito dal  Comitato  centrale,  dai  Comitati  regionali  e  dai
Comitati  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   con
personalita' giuridica di diritto pubblico; 
  c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali  e  provinciali
che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1-  bis  del
decreto  legislativo  28  settembre  2012  n.   178,   e   successive
modificazioni, la personalita' giuridica di diritto privato. 
  2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi  dell'art.
1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive
modificazioni, sono anche organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.