IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2 recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»; Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni ; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge della 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, commi da 10-ter a 10-sexies che introducono novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali; Visto il comma 3 del predetto art. 1-bis che stabilisce «Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa»; Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»; Vista l'ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013 n 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 di ricognizione dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013; Ritenuto necessario disciplinare le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dell'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto l'atto del Capo dipartimento RU - ICT della CRI in data 30 dicembre 2013, n. 128 di ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013; Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attivita' e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unita'» che prevede che nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle societa' di croce rossa e mezzaluna rossa; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) L'Associazione della Croce rossa italiana (di seguito Associazione ): l'insieme dei comitati dell' Associazione italiana della Croce rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati locali e provinciali; b) Ente (di seguito ente o CRI): l'ente pubblico non economico costituito dal Comitato centrale, dai Comitati regionali e dai Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano con personalita' giuridica di diritto pubblico; c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali e provinciali che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1- bis del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, la personalita' giuridica di diritto privato. 2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono anche organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.