IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
«disposizioni sul patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello
Stato»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di  modifica  della
citata legge n. 225/1992; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio  2012,  n.
100, che ha istituito il Servizio nazionale della  protezione  civile
al  fine  di  tutelare  la  integrita'  della  vita,  i   beni,   gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992,  il  quale
dispone  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
conseguimento delle finalita' del Servizio  nazionale  di  protezione
civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni  dello
Stato, centrali e periferiche, delle  regioni,  delle  province,  dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni  altra
istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e  privata  presente   sul
territorio nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale
dispone che per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2  «il
Presidente del Consiglio dei  ministri  si  avvale  del  Dipartimento
della protezione civile, istituito nell'ambito della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge  23  agosto
1988, n. 400»; 
  Visto l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che  individua  le
attivita' ed i compiti di protezione civile, tra  i  quali  rivestono
principale importanza la previsione  e  la  prevenzione  dei  rischi,
specificando che le attivita' di prevenzione sono svolte  «anche  con
il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  6  dicembre  2010,
recante  «Modifiche   all'organizzazione   del   Dipartimento   della
protezione civile»; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio  n.  113,  recante
«Organizzazione interna del Dipartimento  della  protezione  civile»,
con   il   quale   sono   state   introdotte   ulteriori    modifiche
all'organizzazione degli uffici  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
aprile 2014 - in corso di perfezionamento - con il quale al  Prefetto
dott. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18
e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nonche'  dell'art.  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  l'incarico  di  Capo  del
Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014  e
fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art.  18,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed e'  stata  attribuita
la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n.  13  -
«Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri; 
  Visto in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come introdotto  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b-ter),  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2  che
rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, la definizione dei  principi  per  l'individuazione  ed  il
funzionamento dei centri di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004  recante  «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento nazionale e regionale per il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua  i  compiti,
le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri  funzionali  per
le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
settembre   2012,   recante    «Definizione    dei    principi    per
l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei
conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto
2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale,  ai  sensi  del  predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14  settembre
2012, sono stati individuati i Centri di Competenza; 
  Visto l'art. 1,  comma  2,  del  succitato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, il  quale  stabilisce  che  con
successivi provvedimenti gli elenchi potranno  essere  integrati  con
ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi
posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma
2 del DPCM del 14 settembre 2012; 
  Ravvisata la necessita' di integrare  l'elenco  allegato  al  sopra
citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza; 
  Considerato che costituiscono requisiti  immediati  e  diretti  per
l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di
struttura operativa ex art. 11 della legge n.  225/1992,  nonche'  il
possesso del requisito  di  amministrazione  pubblica,  con  il  fine
istituzionale di svolgere attivita', servizi,  studi  e  ricerche  in
ambiti  disciplinari  di  specifica  o  esclusiva  competenza,  anche
territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e
regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali; 
  Considerato che, nell'ambito delle attivita'  del  Corpo  Forestale
dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione
civile ai sensi dell'art. 11 della legge  n.  225/1992,  il  Servizio
Nazionale  di  previsione  neve  e   valanghe,   METEOMONT,   e'   di
fondamentale interesse per le attivita' di controllo del manto nevoso
e previsione del pericolo valanghe; 
  Considerato che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, OGS,  in  quanto  istituto  di  ricerca,  e'  struttura
operativa del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile  ai  sensi
dell'art. 11 della legge n.  225/1992,  ed  e'  inserito  nell'Elenco
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2
dello Statuto, e' un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a  carattere
multidisciplinare nel campo delle scienze della  terra  che  opera  e
sviluppa la propria missione nell'Area Europea  della  Ricerca  e  in
ambito internazionale con prioritario riferimento  ai  settori  della
ricerca di base ed  applicata  in  oceanografia  (fisica,  chimica  e
biologica),  in  geofisica  e  geologia  marina   ed   in   geofisica
sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da  ricerca
oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca  strategiche  e
di eccellenza nei campi di competenza; 
  Ritenuto che il Servizio Nazionale di previsione neve  e  valanghe,
METEOMONT e l'Istituto  Nazionale  di  Oceanografia  e  di  Geofisica
Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di  Centri  di
Competenza sub lettera a); 
  Considerato che costituiscono requisiti  per  l'individuazione  dei
Centri di  Competenza  sub  lettera  c),  il  ruolo  di  Universita',
Dipartimenti  universitari,  Centri  di  ricerca  che  dispongono  di
conoscenze   tecnico   scientifiche   esclusive   o   di    privative
nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca
scientifica; 
  Vista la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale
il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica
idrogeologica dell'Universita' degli studi della  Calabria,  CAMILab,
ha dichiarato che  il  medesimo  Laboratorio  dispone  di  conoscenze
tecnico scientifiche  esclusive  o  di  privative  nell'utilizzo  dei
diritti intellettuali, dell'ingegno e  della  ricerca  scientifica  e
che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c); 
  Vista la nota del 4 settembre 2013, con la quale il  Direttore  del
Centro di eccellenza integrazione di tecniche  di  Telerilevamento  e
Modellistica numerica  per  la  Previsione  di  eventi  meteorologici
Severi  dell'Universita'  degli  studi   dell'Aquila,   CETEMPS,   ha
dichiarato che il  medesimo  Centro  dispone  di  conoscenze  tecnico
scientifiche esclusive  o  di  privative  nell'utilizzo  dei  diritti
intellettuali,  dell'ingegno  e  della  ricerca  scientifica  e  che,
pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c); 
  Vista la nota con la quale il Direttore pro-tempore  del  Consorzio
nazionale  per  la  protezione  dal  rischio   chimico   industriale,
CONPRICI, consorzio partecipato dalle Universita' di Bologna, Genova,
Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico  di
Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo  Consorzio  dispone
di  conoscenze  tecnico  scientifiche  esclusive   o   di   privative
nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca
scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie  sub
lettera c); 
  Vista la  comunicazione  del  25  luglio  2013,  con  la  quale  il
Laboratorio Mobilita' e trasporti  del  Dipartimento  di  Design  del
Politecnico  di  Milano,  LABMOT,  ha  dichiarato  che  il   medesimo
Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di
privative nell'utilizzo dei  diritti  intellettuali,  dell'ingegno  e
della ricerca scientifica e che, pertanto,  sia  riconducibile  nella
fattispecie sub lettera c); 
  Vista la nota del 14 gennaio 2014, prot. n.  2014/0003374,  con  la
quale il Direttore del Centro studi per  l'Ingegneria  Idrogeologica,
Vulcanica e Sismica  PLINIVS  del  Centro  Interdipartimentale  LUPT,
dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che
il  medesimo  Centro  dispone  di  conoscenze  tecnico   scientifiche
esclusive o di privative  nell'utilizzo  dei  diritti  intellettuali,
dell'ingegno  e  della  ricerca  scientifica  e  che,  pertanto,  sia
riconducibile nella fattispecie sub lettera c); 
  Vista la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con  la
quale  il  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze   molecolari   e
nanosistemi dell'Universita' Ca' Foscari Venezia, ha  dichiarato  che
l'Unita' operativa di ricerca per le emergenze chimiche  industriali,
UORECI, dispone di conoscenze tecnico  scientifiche  esclusive  o  di
privative nell'utilizzo dei  diritti  intellettuali,  dell'ingegno  e
della ricerca scientifica e che, pertanto,  sia  riconducibile  nella
fattispecie sub lettera c); 
  Vista la nota del 17 febbraio 2014, prot. n.  RIA/0009254,  con  la
quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici  ha
chiesto di integrare il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 24 luglio 2013,  n.  3152,  con  l'inserimento  dei
sopra citati Centri di Competenza; 
  Visto che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi
idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche  la  necessita'  di
integrare gli ambiti  disciplinari  di  competenza  dell'Istituto  di
Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche; 
  Visto che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980,  il
Direttore  dell'Ufficio  Rischi   idrogeologici   ed   antropici   ha
rappresentato  anche  la   necessita'   di   integrare   gli   ambiti
disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
  Visto che con la  sopra  citata  nota,  il  Direttore  dell'Ufficio
Rischi idrogeologici ed antropici,  nel  rappresentare  che  le  ARPA
delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono
componenti del Gruppo Tecni-co che giornalmente svolge le  previsioni
meteorologiche a scala sinottica ai fini  di  protezione  civile,  ha
ravvisato altresi' la necessita' di integrare gli ambiti disciplinari
di competenza delle succitate ARPA; 
  Ritenuto, pertanto che occorre integrare  l'elenco  dei  Centri  di
Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza  dell'Istituto  di
Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna  e
dell'ARPA Piemonte; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Integrazione dei centri di competenza 
 
  1. A  far  data  dal  presente  decreto,  l'elenco  dei  Centri  di
Competenza  di  cui  al  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, e' integrato con  l'elenco
dei Centri allegato al presente atto. 
  2. L'elenco  di  cui  al  comma  1  riporta,  per  ciascun  Centro,
l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di
competenza. 
  3. A far data dal presente  decreto,  gli  ambiti  disciplinari  di
competenza dell'Istituto di Ricerca per la  protezione  idrogeologica
del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,   dell'Agenzia   spaziale
italiana e  dell'ARPA  Emilia  Romagna  e  dell'ARPA  Piemonte,  sono
modificati come nell'elenco allegato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento  della  protezione
civile. 
    Roma, 15 aprile 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 
Ufficio  di  controllo  atti  P.C.M.  Ministeri  Giustizia  e  affari
esterni, registrazione n. 1594