IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1  della  legge
23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 12, comma
9, prevede il concorso delle  Regioni  a  statuto  speciale  e  delle
Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato  in
attuazione dell'articolo 3, commi 143-151, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 - che all'articolo 39, comma  1,  demanda  al  CIPE,  su
proposta del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  (Conferenza   Stato   -   Regioni),
l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario  nazionale  di
parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997,  n.  449  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica e  in  particolare  l'articolo
32, comma 16, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome
di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta  e  la  Regione  Friuli
Venezia Giulia provvedano al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144,  della  citata
legge n. 662/1996; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  -  emanato  in
attuazione dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n.  59  -  che
all'articolo 115, comma 1, lettera a), dispone che il  riparto  delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge  finanziaria  2007)
che all'articolo 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento
il  concorso  a  carico  della  Regione  Sicilia  e,  al  comma  836,
stabilisce che la  Regione  Sardegna,  dall'anno  2007,  provveda  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio
senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 - convertito  con
modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 - e, in  particolare,
l'articolo 71, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera e)
del  decreto  legge  1°  luglio  2009,  n.  78   -   convertito   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - il quale, al  comma
5-bis, dispone che  gli  accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle Aziende  sanitarie
locali  su  richiesta  delle  Amministrazioni  pubbliche  interessate
rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale,
ponendo i relativi oneri a carico delle Aziende sanitarie locali; 
  Visto inoltre il comma 5-ter del medesimo articolo 17  del  decreto
legge n. 78/2009 il quale, per le finalita' di cui  al  citato  comma
5-bis, stabilisce che a decorrere dall'anno 2010, in sede di  riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario  nazionale,
sia individuata una quota da ripartire tra le Regioni  tenendo  conto
del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi  territori
e che gli accertamenti siano effettuati nei  limiti  delle  ordinarie
risorse disponibili a tale scopo; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del  10  giugno
2010, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  predetto
articolo 17, comma  23,  lettera  e)  del  decreto  legge  n.78/2009,
sottraendo di conseguenza le Aziende sanitarie locali dall'obbligo di
sostenere i suddetti oneri, che rimangono  pertanto  a  carico  delle
Amministrazioni richiedenti; 
  Visto il decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  che  all'articolo
2, comma 38,  in  relazione  alla  richiamata  sentenza  della  Corte
costituzionale, dispone l'accantonamento  di  70.000.000  di  euro  a
valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale per  l'anno
2010, corrispondente all'ammontare delle risorse  da  destinare  alla
copertura  degli  oneri  connessi  agli  accertamenti   medico-legali
disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal
servizio per malattia; 
  Considerato che il medesimo articolo 2, comma 38, del decreto legge
n. 225/2010 stabilisce contestualmente che l'importo di 70.000.000 di
euro sia ripartito,  tra  le  Regioni,  sulla  base  dei  criteri  da
individuare  in  sede  di  Comitato  permanente   per   la   verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) -  di  cui
all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005 -  previa
valutazione congiunta degli effetti della citata sentenza della Corte
costituzionale; 
  Vista la propria delibera  del  5  maggio  2011,  n.  25  (G.U.  n.
223/2011), relativa al  riparto  delle  risorse  disponibili  per  il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per  l'anno  2010  che
accantona, al punto 2.10 del deliberato, la somma  di  70.000.000  di
euro per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali  disposti
dalle  Amministrazioni  pubbliche  per  i  dipendenti   assenti   per
malattia; 
  Vista la "Proposta di accordo sulle visite fiscali per l'anno 2010"
del citato Comitato permanente per la  verifica  dell'erogazione  dei
Lea del 5 dicembre 2010 nella quale e' stato adottato  come  criterio
di riparto delle risorse  di  cui  trattasi  quello  della  quota  di
accesso al Fondo sanitario nazionale per l'anno 2010, condizionandone
l'assegnazione a favore delle Regioni alla formale approvazione di un
provvedimento di  Giunta  regionale  che  recepisca  le  prescrizioni
indicate dal Comitato stesso; 
  Vista la nota del Ministro della salute n. 7809 del 4 ottobre 2013,
con cui e' stata trasmessa la proposta  concernente  la  ripartizione
tra le Regioni  a  statuto  ordinario  e  la  Regione  Siciliana  del
predetto accantonamento di 70.000.000 di euro per la copertura  degli
oneri connessi agli accertamenti medico-legali  sopra  richiamati,  a
valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2010; 
  Tenuto conto che,  a  norma  della  legislazione  vigente,  vengono
escluse  dalla  ripartizione  le  Regioni  Friuli   Venezia   Giulia,
Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,
mentre  per  la  Regione  Siciliana  e'  stata  operata  la  prevista
riduzione del 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa della Conferenza  Stato  -  Regioni,  sancita  nella
seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 18/CSR); 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); 
  Vista  la  nota  n.  4524-P  dell'8   novembre   2013   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera 
 
  A valere sulle disponibilita' del Fondo  sanitario  nazionale  2010
destinate  al  finanziamento   degli   oneri   sostenuti   per   gli'
accertamenti medico-legali disposti dalle  Amministrazioni  pubbliche
per i dipendenti assenti per malattia, pari  a  70.000.000  di  euro,
viene ripartita, tra le Regioni a  statuto  ordinario  e  la  Regione
Siciliana, la somma complessiva di 62.457.992 euro,  al  netto  delle
somme teoricamente spettanti  alle  Regioni  Friuli  Venezia  Giulia,
Sardegna, Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano,
ivi compresa la quota di compartecipazione  della  Regione  Siciliana
pari al 49,11 per cento. 
  Tale importo di 62.457.992 euro viene ripartito, tra le  Regioni  a
statuto ordinario e la Regione Siciliana, sulla base della  quota  di
accesso al  Fondo  sanitario  nazionale  per  l'anno  2010,  come  da
allegata tabella che  costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  La  somma  residua  di  7.542.008  euro  -  relativa   alle   quote
teoricamente spettanti alle suddette Regioni  a  statuto  speciale  e
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' alla quota 49,11
di compartecipazione a carico della Regione Siciliana  -  viene  resa
indisponibile a norma della legislazione vigente per  essere  versata
all'entrata del bilancio  dello  Stato  al  Capo  X,  capitolo  2368,
articolo 6. 
 
    Roma, 8 novembre 2013 
 
                                       Il vice presidente: Saccomanni 
 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia  e  finanze,  registrazione
prev. n. 1723