IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  199,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile» e s.m.i.; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,
ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3,  3-bis
e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione  e
la prevenzione dei grandi rischi; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto l'art. 10-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
novembre 2011, n. 231 recante regolamento di attuazione dell'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  relativamente
all'individuazione    delle     particolari     esigenze     connesse
all'espletamento delle attivita' del  Dipartimento  della  protezione
civile, nel conseguimento delle  finalita'  proprie  dei  servizi  di
protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
novembre 2012, recante la  riorganizzazione  del  Dipartimento  della
protezione civile; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio
2004,  recante  «Foggia  della  cravatta  a  corredo  della  bandiera
nazionale in dotazione al Dipartimento della protezione civile»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
ottobre 2002, recante «Adozione  di  un  emblema  rappresentativo  da
parte del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata la necessita' di  porre  il  personale  del  Dipartimento
nella condizione di essere prontamente individuato  nell'espletamento
delle operazioni di protezione  civile,  da  un'uniforme  indossabile
anche in altre attivita' legate al servizio d'istituto; 
  Considerata  la  necessita'  di  dotare   il   Dipartimento   della
protezione civile di una bandiera di istituto; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. L'uniforme  del  personale  del  Dipartimento  della  protezione
civile, e' individuata con decreto del capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, che ne distingue  la  foggia,  le  caratteristiche
stagionali e le modalita' di utilizzo. 
  2. I capi di vestiario,  l'equipaggiamento  e  gli  accessori  sono
assegnati  come  dotazione  individuale  al  personale   che   presta
servizio, a diverso titolo, presso il Dipartimento  della  protezione
civile. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 e',  altresi',  determinata  la
dotazione minima spettante  al  personale,  anche  in  ragione  della
specifica funzione svolta nonche' del contesto operativo d'impiego.