IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198  del  R.D.  16  marzo
1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  20
febbraio   2012,   effettuate   dal   revisore    incaricato    dalla
Confederazione  cooperative  italiane  e   relative   alla   societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata  in  data  27
febbraio 2014, prot. n. 34288, non ha prodotto alcuna  documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' «Societa' Cooperativa Edilizia Serena '97», con sede in
Brindisi,  costituita  in  data  27  marzo   2006,   codice   fiscale
02130000744, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.