Nuove disposizioni 
 
    L'aggiornamento introduce nella  Circolare  due  nuovi  capitoli.
Nella Parte Prima,  Titolo  III,  con  il  Capitolo  2  si  recepisce
nell'ordinamento italiano la disciplina dell'informativa al  pubblico
Stato per Stato introdotta con l'art. 89 della  direttiva  2013/36/UE
("CRD IV"). 
    Nella Parte Terza,  il  Capitolo  2  specifica  gli  obblighi  di
comunicazione  alla  Banca  d'Italia  dell'organo  con  funzione   di
controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei  conti
delle  banche,  in  stretta  aderenza  agli  art.  51   e   52   TUB,
riproducendo, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni  di  cui
al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV della  Circolare  n.  229,  che
resteranno in vigore fino al 30  giugno  2014  per  effetto  del  15°
aggiornamento (2/7/2013) della Circolare n. 263. 
    Le due  nuove  discipline  sono  state  sottoposte  nelle  scorse
settimane a consultazione pubblica.  Le  osservazioni  ricevute,  che
hanno riguardato soltanto la disciplina dell'informativa al  pubblico
Stato per Stato, sono pubblicate nel  sito  informatico  della  Banca
d'Italia, anche riepilogate in un'apposita tavola sinottica. 
 
Entrata in vigore 
 
    Il Capitolo 2 della Parte Prima, Titolo III  prende  effetto  nel
giorno successivo a quello  di  pubblicazione  nel  sito  informatico
della Banca d'Italia. 
    Il Capitolo 2 della Parte Terza entra  il  vigore  il  1°  luglio
2014. 
 
Obblighi una tantum 
 
    Il  1°  luglio  2014  le  banche   pubblicano   le   informazioni
contraddistinte dalle lettere a), b) e c) nell'Allegato A della Parte
Prima, Titolo III, Capitolo 2, con riferimento alla situazione al  31
dicembre 2013 (o, se  diversa,  alla  data  di  chiusura  dell'ultimo
bilancio approvato). 
 
Altri interventi 
 
    Il  fascicolo  della  Circolare  n.   285   viene   integralmente
riordinato inserendo nel testo iniziale (17 dicembre 2013) i capitoli
aggiunti  o  modificati  con  i   primi   quattro   aggiornamenti   e
risistemando le  disposizioni  sui  procedimenti  amministrativi  per
tenere conto degli effetti del provvedimento della Banca d'Italia del
21 gennaio scorso (1) . Viene anche  precisata  l'applicazione  delle
disposizioni in materia di riserve di capitale alle succursali  delle
banche aventi sede in alcuni Paesi extra-UE. 
 
Altri adempimenti derivanti da norme europee 
 
    Si  fa  presente  che  le  banche  sono  tenute   a   pubblicare,
nell'ambito della relazione sulla gestione, l'indicatore relativo  al
rendimento delle  attivita'  (cd.  Public  Disclosure  of  Return  on
Assets), calcolato come rapporto tra gli utili netti e il  totale  di
bilancio (cfr. art. 90 CRD IV) (2) . 

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2014, pag. II.4. 

(2) Nella Circolare n. 262, le voci sono la "Totale dell'attivo" e la
    290 "Utile (Perdita) di esercizio" del bilancio individuale e  la
    "Totale dell'attivo" e la 320 "Utile (Perdita)  d'esercizio"  del
    bilancio consolidato.