Nuove disposizioni 
 
    L'aggiornamento introduce nella Parte Terza  della  Circolare  il
Capitolo 3 Obbligazioni bancarie garantite. 
    Il Capitolo sostituisce le corrispondenti disposizioni  contenute
nel Titolo V, Capitolo 3, della Circolare  n.  263  del  27  dicembre
2006, aggiornandole per adeguare la disciplina nazionale alle novita'
introdotte dal regolamento  europeo  n.  575/2013  (CRR)  per  quanto
riguarda il trattamento prudenziale dei covered bonds nonche' i fondi
propri e i requisiti prudenziali delle banche. 
    La revisione normativa muove dal  riconoscimento  dell'importanza
delle obbligazioni bancarie garantite (OBG) per le  banche  italiane,
in particolare sotto il profilo della stabilita' del funding anche in
fasi di tensione dei mercati finanziari. Nel contempo, essa  conferma
e aggiorna i presidi prudenziali diretti ad attenuare le  conseguenze
dell'asset  encumbrance  sulla   stabilita'   finanziaria   e   sulla
risoluzione delle crisi. In tale prospettiva, la nuova disciplina, da
un lato, amplia la platea dei  potenziali  emittenti  attraverso  una
revisione  del  requisito  minimo  di  fondi  propri  per  le  banche
emittenti le OBG e per le banche cedenti gli attivi a garanzia  delle
stesse (portato da 500 a 250 milioni di euro); dall'altro,  adegua  i
ratios patrimoniali a cui sono collegati i limiti di  cessione  degli
attivi  ai  requisiti  di  Basilea  3,   come   trasposti   dal   CRR
nell'ordinamento dell'Unione europea e degli Stati membri. 
    Le nuove  disposizioni  sono  state  sottoposte  a  consultazione
pubblica e ad analisi d'impatto della  regolamentazione.  I  commenti
ricevuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel  sito
web della Banca d'Italia. 
 
Regime transitorio 
 
    I gruppi bancari e le banche che, alla data di entrata in  vigore
del  presente  aggiornamento,  superino,  per  effetto  di   cessioni
effettuate in conformita' del regime previgente, i limiti di cessione
di  attivi  idonei  introdotti  con  le  nuove  disposizioni,  devono
assicurare il rispetto dei nuovi limiti entro 36 mesi dall'entrata in
vigore del presente aggiornamento. La  capogruppo  (o  la  banca  non
appartenente  a  un  gruppo  bancario),  con  deliberazione   assunta
dall'organo con  funzione  di  supervisione  strategica  su  proposta
dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo  con  funzione
di controllo, entro 45 giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
aggiornamento, individua le iniziative da  assumere  a  tal  fine.  I
verbali  recanti  le  determinazioni  degli  organi  aziendali   sono
trasmessi alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalle deliberazioni. 
 
Entrata in vigore e abrogazioni 
 
    Il nuovo Capitolo entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della pubblicazione nel sito informatico della Banca d'Italia. 
    Dalla stessa data e' abrogato il Capitolo 3 del  Titolo  V  della
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziale per le banche.