IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'articolo 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  21  ottobre  2009,  in  particolare   l'articolo   80
concernente «Misure transitorie», relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari a  base  della  sostanza
attiva imidacloprid riportati  nella  tabella  allegata  al  presente
decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco
indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di  recepimento  della
direttiva  2008/116/CE  della  Commissione  del  15  dicembre   2008,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva  imidacloprid,  componente  i  prodotti  fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del  citato  decreto  ministeriale  22
aprile 2009 che ha stabilito la presentazione  entro  il  31  gennaio
2012 di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  per  ciascun  prodotto
contenente  esclusivamente  la  sostanza  attiva  imidacloprid  o  in
combinazione con sostanze attive gia' inserite  nell'allegato  I  del
citato decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto  altresi'  l'articolo  3,  comma  4,   del   citato   decreto
ministeriale 22  aprile  2009  secondo  il  quale  le  autorizzazioni
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la
sostanza  attiva  imidacloprid  non  aventi  i   requisiti   di   cui
all'articolo  3,  comma  2,  del  medesimo   decreto   si   intendono
automaticamente revocate a decorrere dal 1° febbraio 2012; 
  Rilevato  che  i  titolari  delle   autorizzazioni   dei   prodotti
fitosanitari elencati nell'allegato al  presente  decreto  non  hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato articolo  3,  comma  2,  del
decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme  da  esso
stabiliti; 
  Ritenuto di dover  procedere  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei
prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza  attiva  imidacloprid,
revocati ai sensi del articolo  3  comma  4,  in  quanto  le  imprese
titolari di tali autorizzazioni  non  hanno  presentato  il  previsto
fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 1995/194; 
  Considerato che l'articolo 5, comma 3, del citato decreto 22 aprile
2009  fissa  al  31  gennaio  2013  la  scadenza  per  la  vendita  e
l'utilizzazione delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei  prodotti
fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  Viene  pubblicato  l'elenco,  riportato  in  allegato  al  presente
decreto, dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
imidacloprid la cui autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
stata automaticamente revocata a  far  data  dal  1°  febbraio  2012,
conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi  2  e  4,  del
decreto ministeriale 22 aprile 2009. 
  Non e' previsto alcun periodo di smaltimento scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alle Imprese interessate. 
    Roma, 3 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello