IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre  1999,  con  la  quale
sono  state  dettate  le  istruzioni  relative  all'applicazione  del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
5 dicembre 2013, n. 88; 
  Vista   la   nota   della   Prefettura   di   Palermo   n.   1/Circ
Ustica/2014/Area III^ Ter, in data 28  gennaio  2014,  con  la  quale
esprime il proprio nulla-osta; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza  in  data  15  maggio  2014,  n.
22985; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Dal 1° agosto al 31 agosto 2014 e' vietato l'afflusso sull'isola di
Ustica di veicoli a motore appartenenti  a  persone  non  stabilmente
residenti nel comune di Ustica fatte salve le  deroghe  di  cui  agli
articoli successivi.