IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                                  e 
 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  documento  denominato   «Guidance   material   for   the
certification and  operation  of  State  aircraft  in  european  RVSM
airspace», adottato da EUROCONTROL in data 19 settembre 2012, diretto
a disciplinare l'accesso senza restrizioni degli aeromobili di  Stato
allo spazio aereo «Reduced Vertical Separation Minimun» (RVSM),  vale
a dire con  rotte  con  la  riduzione  minima  di  1000  piedi  della
separazione verticale tra velivoli che volano  tra  livelli  di  volo
ricompresi tra 29.000 e 41.000; 
  Visto in particolare, il para  4  del  citato  documento  il  quale
prevede che ciascuno Stato individui possibilmente un'unica autorita'
nazionale responsabile  dell'autorizzazione  per  gli  aeromobili  di
Stato  ai   fini   dell'accesso   al   RVSM,   tenuto   conto   delle
caratteristiche dell'aeromobile e  delle  procedure  di  manutenzione
dello  stesso,  nonche'  di  addestramento  degli  equipaggi  e   dei
manutentori; 
  Vista la Convenzione relativa all'aviazione  civile  internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata  e  resa  esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17
aprile 1956, n. 561, e in particolare l'articolo 3 che  ne  prescrive
l'applicabilita' solo agli aeromobili civili, dovendo, nel  contempo,
gli Stati firmatari adottare le norme  relative  agli  aeromobili  di
Stato tenendo conto della sicurezza  della  navigazione  aerea  degli
aeromobili civili; 
  Visto il codice della navigazione e in particolare gli articoli 744
e 745 che, rispettivamente, definiscono quali siano gli aeromobili di
Stato e quelli privati e quali siano gli aeromobili di Stato che sono
ammessi alla navigazione, certificati e  immatricolati  nei  registri
degli aeromobili militari da parte del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n.
484, recante «Uso dello spazio  aereo,  in  attuazione  della  delega
prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2002,  recante  regole  comuni  nel  settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e, in particolare  l'articolo  1,  paragrafo  2,  il
quale prevede che, pur non  applicandosi  ai  velivoli  impiegati  in
operazioni militari, gli Stati membri si debbano  comunque  adoperare
per assicurare  che  in  tali  operazioni  si  tengano  nella  debita
considerazione,  nel  limite  del  consentito,  gli  obbiettivi   del
regolamento; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i  principi  generali  per
l'istituzione del cielo unico europeo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione
aerea nel cielo unico europeo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello  spazio
aereo nel cielo unico europeo; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilita' della rete europea
di gestione del traffico aereo; 
  Vista la normativa tecnica che disciplina l'iscrizione nel registro
degli aeromobili  militari,  denominata  AER(EP).P.7,  emanata  dalla
Direzione degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa; 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 10 marzo 2010, n. 90; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,  e
in particolare l'art. 15 che prevede la  possibilita'  di  concludere
accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attivita' di interesse comune; 
  Visto il decreto dei Ministri della difesa e  dell'interno  del  12
dicembre 2001 che disciplina i rapporti di collaborazione nel settore
aereo tra i citatati dicasteri (reg. dalla Corte dei conti in data 12
febbraio 2001, reg. n. 2, fog. n. 66); 
  Visto il decreto  dei  Ministri  della  difesa  e  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali del 20 luglio 2006 che disciplina  i
rapporti di collaborazione nel settore aereo tra i citatati dicasteri
(reg. dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2006, reg. n. 2,  rog.
n. 243); 
  Visto il decreto dei Ministri della difesa e dell'economia e  delle
finanze  del  22  settembre  2009  che  disciplina  i   rapporti   di
collaborazione nel settore aereo tra i citatati dicasteri (reg. dalla
Corte dei conti in data 10 febbraio 2010, reg. n. 2, fog. n. 01); 
  Considerato che risultano ammessi alla navigazione,  certificati  e
immatricolati nei registri degli aeromobili  militari  dal  Ministero
della  difesa  non  solo  gli  aeromobili  appartenenti  al  medesimo
Ministero ma anche aeromobili appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,
alla Guardia di finanza e al Corpo nazionale della guardia forestale; 
  Considerato che l'Autorita'  nazionale  responsabile  del  rilascio
dell'approvazione all'utilizzo senza restrizioni delle rotte RVSM per
gli aeromobili di Stato o  iscritti  nel  registro  degli  aeromobili
militari e' individuabile nella Direzione degli armamenti aeronautici
del Ministero della difesa, ai sensi di quanto  previsto  dal  citato
articolo 745 del codice della navigazione; 
  Ravvisata la  necessita'  di  soddisfare  i  requisiti  determinati
dall'European Aero Space Agency (EASA),  secondo  la  JAA  TGL  n.  6
relativa alla regolamentazione RVSM per poter  operare  nello  spazio
aereo sopra 29.000  piedi  con  1.000  piedi  di  minima  separazione
verticale; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  specificare  che  le  certificazioni
rilasciate dall'Autorita' di Stato nazionale sono emesse in  aderenza
alle norme tecniche militari  nazionali  emanate  per  l'Italia,  nel
rispetto dei requisiti generali della JAA TGL n. 6, revisione 1; 
  Considerata  la  necessita'   di   disciplinare   i   rapporti   di
collaborazione  tra  il  Ministero  della  difesa   e   i   Ministeri
dell'interno,  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle   politiche
agricole alimentari e forestali, con  riguardo  agli  adempimenti  da
porre in essere da  parte  della  citata  Direzione  degli  armamenti
aeronautici e degli operatori degli aeromobili di  Stato  qualificati
come militari per consentire ad essi di operare nel RVSM, secondo  le
modalita' e i criteri  stabiliti  dal  citato  documento  emanato  da
EUROCONTROL; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare le  modalita'  per
l'esercizio da parte della Direzione degli armamenti aeronautici  del
Ministero  della  difesa  delle  funzioni  di   autorita'   nazionale
competente   al   rilascio   dell'approvazione   all'utilizzo   senza
restrizioni delle rotte con la minima separazione verticale,  Reduced
Vertical Separation Minimum (RVSM)",  per  gli  aeromobili  di  Stato
iscritti nel registro degli aeromobili militari (R.A.M.), nonche' gli
adempimenti cui sono tenuti gli operatori degli  aeromobili,  facenti
capo al medesimo Ministero della difesa o alle altre  amministrazioni
interessate, cui sia stata concessa la citata approvazione.