IL DIRIGENTE 
                  dell'Ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua  delle
etichette e del foglio illustrativo dei medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 cosi'  come  modificato  dal
regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione  del  3  agosto  2012,
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali » n. 371 del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Considerata la raccomandazione (EPITT n. 15914) del 13 giugno  2014
con  la  quale  il  Comitato  di  valutazione  dei  rischi   per   la
farmacovigilanza (PRAC) dell'Agenzia  europea  dei  medicinali  (EMA)
raccomanda  l'aggiornamento  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio dei medicinali per  uso  sistemico  contenenti  i  principi
attivi:   ciprofloxacina,   enoxacina,   flumechina,   levofloxacina,
lomefloxacina, moxifloxacina, norfloxacina, ofloxacina,  pefloxacina,
prulifloxacina, rufloxacina,  secondo  le  modifiche  indicate  negli
allegati 1 e 2, parte integrante del suddetto atto; 
  Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a far
modificare gli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti i
succitati principi attivi; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari  di  Autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  medicinali   per   uso   sistemico
contenenti i principi attivi: ciprofloxacina, enoxacina,  flumechina,
levofloxacina,    lomefloxacina,     moxifloxacina,     norfloxacina,
ofloxacina, pefloxacina, prulifloxacina, rufloxacina, autorizzati con
procedura nazionale o di mutuo riconoscimento/decentrata  con  Italia
come Stato di Riferimento (RMS), di presentare, entro il termine  del
13 settembre 2014 previsto  dalla  raccomandazione  del  PRAC  citata
nelle premesse, all'AIFA - Ufficio valutazione e autorizzazione,  una
domanda di variazione in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
al  fine  di   implementare   le   modifiche   al   Riassunto   delle
caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo secondo  quanto
indicato negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, qualora tale testo  non  sia  gia'  presente  negli
stampati autorizzati. 
  2. I titolari dei  medicinali  di  cui  al  comma  precedente  sono
tenuti, cosi' come indicato  nella  citata  raccomandazione  PRAC,  a
monitorare attentamente i casi di distacco  della  retina  attraverso
attivita' di routine come l'analisi del  segnale  e  il  monitoraggio
della letteratura scientifica. 
  3. I titolari delle autorizzazioni alle importazioni  parallele  di
medicinali per uso sistemico contenenti  i  principi  attivi  di  cui
all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad osservare quanto  previsto  dalla
citata  raccomandazione  del  PRAC  entro  e  non  oltre  30   giorni
dall'esito  dell'adeguamento  degli  stampati  del  titolare   A.I.C.
italiano.