IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco datata 17
marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del  1°  aprile
2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
Restasis (ciclosporina in emulsione  oftalmica  allo  0,05%)  per  la
seguente indicazione terapeutica: aumento della produzione  lacrimale
in  pazienti   affetti   da   infiammazione   oculare   associata   a
cheratocongiuntivite sicca; 
  Tenuto conto dei principi della legge n. 648/96 in  base  ai  quali
possono  essere  inseriti   nell'elenco   i   medicinali   innovativi
autorizzati in altri Stati ma non sul  territorio  nazionale  nonche'
della sussistenza di motivate  ragioni  che  inducono  a  considerare
concreto il rischio di un ricorso generalizzato  e  non  conforme  ai
principi della medesima normativa  per  quanto  attiene  all'uso  del
medicinale  Restasis,  con  effetti  potenzialmente   dannosi   sulla
sostenibilita' del Sistema sanitario nazionale; 
  Considerato anche lo stato di avanzamento dell'iter di  valutazione
relativo ad altro medicinale, contenente anch'esso  ciclosporina,  ma
in concentrazione doppia rispetto al  Restasis,  le  cui  indicazioni
riguardano  il  trattamento  e  la  cura   delle   forme   gravi   di
infiammazione oculare,  per  il  quale  e'  in  corso  una  procedura
centralizzata europea che prevede una imminente valutazione da  parte
del CHMP; 
  Tenuto   conto   del   parere    della    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'Aifa nella riunione del  12-14  maggio
2014, come da stralcio di verbale n. 25,  che  si  era  espressa  nel
senso di procedere  alla  sospensione  dell'inserimento  di  Restasis
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96; 
  Tenuto conto altresi' del parere della CTS nella riunione del  9-10
giugno 2014, come da stralcio di verbale n. 26, che  si  e'  espressa
per l'esclusione di Restasis dall'elenco di cui sopra; 
  Valutata l'urgenza di procedere all'assunzione di un  provvedimento
di natura cautelare che non consente di procedere alla  comunicazione
di avvio del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuto,   pertanto,   di   escludere   il   medicinale   Restasis
(ciclosporina  in  emulsione  oftalmica  allo  0,05%)  di  cui   alla
determinazione  dell'AIFA  citata  in  premessa,  per  mancanza   dei
requisiti previsti dalla legge n. 648/1996; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale Restasis (ciclosporina in  emulsione  oftalmica  allo
0,05%), di cui alla determinazione dell'AIFA citata in  premessa,  e'
escluso dall'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  n.
648/96. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani