IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  relativa  alla  «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari» con particolare riferimento
all'art. 3, comma 2, che dispone l'istituzione di uno specifico corso
di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in  particolare,  gli  articoli  1,
comma 1, lett. b) e 3 comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  recante  la
«Definizione delle norme generali relative alla scuola  dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge  28
marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  recante
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999,  n.  509  del  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica»,  con  particolare  riguardo  all'art.  6,
comma 2; 
  Visto l'art.  6  del  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,  n.  169,
relativo  a  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   istruzione   e
universita'», che attribuisce  all'esame  di  laurea  conclusivo  dei
corsi in scienze della formazione primaria valore di esame di  Stato,
abilitante all'insegnamento nella  scuola  primaria  o  nella  scuola
dell'infanzia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,   concernente   la   «Revisione    dell'assetto    ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo  di  istruzione,  ai  sensi  dell'art.   64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n.  249,  relativo
al «Regolamento  concernente  la  definizione  della  disciplina  dei
requisiti  e  delle  modalita'  della   formazione   iniziale   degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della
scuola secondaria di primo e secondo grado,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 416, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art.  3,  comma  2,  lett.  a),  e
l'art. 6; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», con particolare riferimento all'art. 20; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, relativa a «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
e, in particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686, attinente alle  «Norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2012,  n.  3889,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2012, recante i requisiti
per il riconoscimento  della  validita'  delle  certificazioni  delle
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale
scolastico e la  corrispondenza  tra  i  livelli  del  Quadro  Comune
Europeo di Riferimento per le lingue  e  i  titoli  di  studio  e  le
attestazioni nazionali»; 
  Vista  la  disposizione  del  Direttore  Generale  per  gli  Affari
Internazionali 12 luglio 2012, n. 10899, dove all'art. 4 e' istituito
l'elenco degli enti certificatori; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,   per   l'anno   accademico
2014/2015, le modalita' ed i contenuti della prova di  ammissione  al
corso  di  laurea  magistrale   per   l'insegnamento   nella   scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
  dell'infanzia e nella scuola primaria. 
  1. Per l'anno accademico 2014/2015, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del
decreto ministeriale  10  settembre  2010,  n.  249,  avviene  previo
superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al
presente decreto. 
  2.  La  prova  d'accesso  mira  a  verificare  l'adeguatezza  della
personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze
disciplinari indispensabili  per  il  conseguimento  degli  obiettivi
formativi qualificanti del corso di laurea magistrale. 
  3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna universita',
verte su ottanta quesiti formulati con quattro opzioni  di  risposta,
fra le quali il  candidato  deve  individuare  quella  corretta,  sui
seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto: 
    a. competenza linguistica e ragionamento logico; 
    b. cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 
    c. cultura matematico-scientifica. 
  4. I quesiti di cui al comma 3 sono cosi'  ripartiti:  quaranta  di
competenza  linguistica  e  ragionamento  logico,  venti  di  cultura
letteraria,  storico-sociale   e   geografica,   venti   di   cultura
matematico-scientifica. 
  5. La prova ha la durata di due ore e mezza; 
  6. Per la valutazione della  prova  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    1 punto per ogni risposta esatta; 
    0 punti per ogni risposta errata o non data; 
  7. La votazione di cui al comma 6 e' integrata in caso di  possesso
di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di
almeno Livello B1 del «Quadro comune Europeo di  riferimento  per  le
lingue», rilasciata da Enti Certificatori  riconosciuti  dai  Governi
dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'art. 2 del decreto  ministeriale
7  marzo  2012,  n.  3889,  ricompresi  nell'elenco  progressivamente
aggiornato a cura della competente Direzione  Generale  del  MIUR,  a
condizione che la Certificazione di competenza  in  lingua  straniera
abbia i requisiti di cui all'art. 3 del predetto decreto, secondo  il
seguente punteggio: 
    a. B1 punti 3 
    b. B2 punti 5 
    c. C1 punti 7 
    d. C2 punti 10 
  I punteggi non sono sommabili tra loro. 
  8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea
magistrale e' costituita dai candidati che  hanno  conseguito,  nella
prova di cui al comma 2, una votazione non inferiore a 55/80. 
  9. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della
graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e  7,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti  disponibili
per l'accesso, indicato nel bando. 
  10. In caso di  parita'  di  punteggio,  si  applicano  i  seguenti
criteri: 
    a. prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di competenza linguistica e  ragionamento  logico,  cultura
letteraria,      storico-sociale      e      geografica,      cultura
scientifico-matematica; 
    b. in caso di  ulteriore  parita'  prevale  lo  studente  che  ha
conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
    c.  in  caso   di   ulteriore   parita'   prevale   lo   studente
anagraficamente piu' giovane. 
  11. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in  alcun
caso integrata con altri candidati. Nel caso in  cui  la  graduatoria
dei candidati ammessi risulti composta  da  un  numero  di  candidati
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, non  si
procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per  un  numero
di studenti  pari  al  numero  degli  ammessi.  Non  sono  consentite
ammissioni in soprannumero.