IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale e' stato dichiarato, per novanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013 e' stata estesa di ulteriori novanta giorni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013, con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 e' stato integrato di 1,3 milioni di euro; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata prorogata di centoventi giorni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata prorogata di sessanta giorni; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, con cui, a fronte della richiesta di integrazione delle risorse finanziarie pari a 21 milioni di euro, e' stato disposto un primo stanziamento di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'avvio degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, oggetto di ricognizione ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 108 del 24 luglio 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 129 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito dell'evento sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 138 dell'8 gennaio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 168 del 19 maggio 2014 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara», con la quale, nelle more del reperimento delle ulteriori risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate e messa in sicurezza del territorio, sono state disciplinate le modalita' di impiego dello stanziamento di 5 milioni di euro di cui alla sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Toscana con nota del 18 giugno 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La regione Toscana e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi nel territorio regionale a seguito dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, ivi comprese quelle di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 102/2013 ed all'art. 1 dell'ordinanza n. 168/2014, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento il Prof. Giovanni Menduni, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della medesima Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5769 aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102/2013, che viene al medesimo intestata fino al 30 giugno 2015, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Toscana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il dirigente responsabile del Settore «Sistema regionale di protezione civile» della regione Toscana, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2014 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli