IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il proprio decreto 11 maggio  1973  con  il  quale  e'  stata
iscritta nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge  n.
1096/71,  la  varieta'  di  specie  agraria  indicata  nel   presente
dispositivo, per la quale e' stato indicato a suo tempo il nominativo
del responsabile della conservazione in purezza; 
  Considerata la richiesta degli  interessati  volta  a  ottenere  la
variazioni di detta responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  detta
variazione; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  della  sotto
elencata varieta', gia'  assegnata  ad  altra  ditta  con  precedente
decreto, viene modificata come di seguito riportato: 
    
 
=====================================================================
|              | Codice |         |     Vecchio     |     Nuovo     |
|    Specie    |  SIAN  |Varieta' |  responsabile   | responsabile  |
+==============+========+=========+=================+===============+
|              |        |         |                 |    Azienda    |
|              |        | Spadone |                 |agricola F.lli |
|              |        | gigante |                 |Bruzzi; Padana |
|   Trifoglio  |        |di Santa |Azienda agricola |sementi elette |
|   pratense   |  516   |  Maria  |  F.lli Bruzzi   |    S.r.l.     |
+--------------+--------+---------+-----------------+---------------+
 
    
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 luglio 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi