IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 concernente  «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo, 2013, n.
44  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino   degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE e successivi regolamenti  di  attuazione  e/o
modifica; 
  Visti, in particolare, l'art. 80 concernente «Misure transitorie» e
art.  81  concernente  «Deroga  per  gli  antidoti  agronomici  e   i
sinergizzanti,  i  coformulanti  e  i  coadiuvanti»   del   succitato
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale  -  Sezione
prodotti fitosanitari/legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale alle autorizzazioni provvisorie, di cui all'art.  8,  comma  l,
della direttiva 91/414/CEE  e  relativi  provvedimenti  nazionali  di
attuazione, di prodotti fitosanitari contenenti  sostanze  attive  la
cui decisione di completezza, ai  sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,
della direttiva 91/414/CE, e' stata  adottata  prima  del  14  giugno
2011, continuano ad applicarsi,  ex  art.  80  del  Regolamento  (CE)
1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima  e  dei  relativi
provvedimenti nazionali di attuazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  27  agosto  2004  e
successive modifiche e integrazioni, concernente i limiti massimi  di
residuo  delle  sostanze  attive  e  degli  antidoti  agronomici  nei
prodotti destinati all'alimentazione, stabiliti a  livello  nazionale
anche  in  attuazione   delle   direttive   comunitarie   76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; 
  Considerato che il sopra citato regolamento (CE) n. 396/2005 abroga
le succitate  direttive  comunitarie  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed i relativi provvedimenti nazionali di attuazione, tra
cui il sopra citato decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
per quanto concerne  i  limiti  massimi  di  residuo  delle  sostanze
attive; 
  Considerato che, in attesa di specifiche norme comunitarie ai sensi
del sopra citato art. 81 del regolamento (CE) 1107/2009, il  suddetto
decreto  del   Ministro   della   salute   continua   ad   applicarsi
relativamente ai limiti massimi di residuo degli antidoti agronomici; 
  Tenuto conto che, in attesa di  apposito  decreto  ministeriale  di
aggiornamento del sopra citato decreto del 27  agosto  2004  ai  fini
dell'adozione del limite massimo di residuo dell'antidoto  agronomico
Cyprosulfamide  nel  mais,  tale  limite  e'  stato  provvisoriamente
stabilito  pari  a  0.01  mg/kg  sulla  base  del   parere   espresso
dall'Istituto Superiore di Sanita' nell'ambito delle convenzioni  del
1° settembre e 23 dicembre 2010 con il  Ministero  della  salute  per
l'esame di istanze di nuova autorizzazione di prodotti  fitosanitari,
tra cui prodotti contenenti l'antidoto agronomico Cyprosulfamide; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la nota del 30 aprile  2011  con  la  quale  l'Impresa  Bayer
CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,  ha
presentato domanda di autorizzazione provvisoria, ai sensi  dell'art.
8, comma 1 del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  del
prodotto fitosanitario MONSOON ACTIVE contenente le  sostanze  attive
Foramsulfuron, Thiencarbazone e l'antidoto agronomico Cyprosulfamide,
proponendo la procedura comunitaria di cooperazione tra Stati membri,
di cui al documento SANCO/6896/2009/rev 1 ai fini  della  valutazione
del suddetto prodotto, con la  Francia  nel  ruolo  di  Stato  membro
relatore zonale (SMRz); 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del d.m. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza attiva Foramsulfuron e' stata considerata approvata a  norma
del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 30 giugno 2013, alle medesime
condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012 recante  deroga
al suddetto regolamento (UE) n.  540/2011  che  proroga  la  data  di
scadenza dell'approvazione  della  suddetta  sostanza  attiva  al  31
luglio 2016; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   145/2014   della
Commissione del 14 febbraio  2014  che  approva  la  sostanza  attiva
thiencarbazone, a norma del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  e  che
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione  (UE)  n.  540/2011
con decorrenza dal 1° luglio 2014; 
  Ritenuto di applicare la sopra citata procedura comunitaria di  cui
al suddetto documento SANCO/6896/2009 ai fini della valutazione della
documentazione presentata a sostegno dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario in questione; 
  Viste le convenzioni stipulate nel  2011  tra  il  Ministero  della
salute e l'Istituto superiore di sanita'  per  la  valutazione  delle
istanze di  autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari,  tra  cui  il
prodotto in questione, secondo le modalita' previste dalla  procedura
comunitaria di cui al sopra citato documento SANCO; 
  Visto il rapporto di valutazione dello Stato membro  relatore  reso
disponibile per commenti nel periodo novembre 2012  -  gennaio  2013,
successivamente consolidato tenuto conto dei commenti formulati dagli
Stati  membri  interessati,  tra  cui  l'Italia,  e  finalizzato  nel
febbraio 2014; 
  Vista la  valutazione  presentata  con  nota  del  22  luglio  2013
dall'Istituto superiore di sanita' che ha ritenuto non accettabile il
rischio per le piante acquatiche alle  condizioni  di  autorizzazioni
individuate dallo SMRz nel suddetto rapporto di valutazione; 
  Vista la documentazione integrativa inviata dall'Impresa  con  nota
del 4 novembre 2013 in relazione ad una nuova valutazione del rischio
per le piante acquatiche e correlati studi a sostegno; 
  Vista la valutazione conclusiva presentata con nota del  22  maggio
2014 dall'Istituto  superiore  di  sanita'  che  ha  espresso  parere
favorevole  all'autorizzazione  del  prodotto  Monsoon  Active   alle
specifiche condizioni di impiego individuate nell'addendum  nazionale
del rapporto di  valutazione  e  gestione  dei  rischi,  richiedendo,
altresi',  dati  tecnico-scientifici  aggiuntivi  ai   fini   di   un
raffinamento della valutazione del rischio  di  contaminazione  delle
acque  di  falda  ad  opera  di  metaboliti  tossicologicamente   non
rilevanti e conferma dell'autorizzazione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del d.l.vo 17  marzo  1995,  n.  194,  secondo  le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 30 maggio 2014 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi al
fine della conferma dell'autorizzazione di cui trattasi; 
  Vista la nota  pervenuta  in  data  4  giugno  2014  con  la  quale
l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto; 
  Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE)
1107/2009, il prodotto fitosanitario in questione fino al  31  luglio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
Foramsulfuron a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  31  luglio
2016, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con  sede  legale  in  Milano,
viale Certosa n.  130,  e'  provvisoriamente  autorizzata,  ai  sensi
dell'art.  80  del  Regolamento  (CE)  1107/2009,  ad  immettere   in
commercio il prodotto fitosanitario denominato MONSOON ACTIVE, con la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni successivo adempimento ed eventuale adeguamento
delle condizioni di autorizzazione secondo i  termini  stabiliti  dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 145/2014, nonche' in conformita' ad
ulteriori   provvedimenti   comunitari   e   ulteriori   disposizioni
riguardanti le sostanze componenti. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento delle imprese estere: 
  Bayer  CropScience  AG -  Industriepark  Hoechst  -   Francoforte -
Germania; Bayer S.A.S. - Villefranche - Francia; Bayer S.A.S. - Marle
sur Serre - Francia; Bayer CropScience LP - Kansas City - USA; Arysta
Lifesciences   S.A.S. -   Nogueres -   Francia;   Phyteurop    S.A. -
Montreuil-Bellay -   Francia;   Lehnkering   GmbH -    Wolfenbüttel -
Germania;  Schirm  GmbH -  Schönebeck  (Elbe) -  Germania;  Cheminova
Deutschland GmbH & Co.KG - Stade - Germania. 
  Il prodotto e' confezionato in taglie di: 1 - 2 - 5 L. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15268. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello