IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante " Ripartizione delle competenze"  e  l'art.  119  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l'art.  80  concernente
"Misure  transitorie",  relativo  all'immissione  sul   mercato   dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva clorpirifos (chlorpyrifos), componente i prodotti fitosanitari
elencati nell'allegato al presente decreto; 
  Visti  i  decreti  ministeriali  di  recepimento  delle  rispettive
direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato  I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194  delle  altre  sostanze
attive  componenti   i   prodotti   fitosanitari   miscele   elencati
nell'allegato al presente decreto ora  approvate  con  Reg.  (UE)  n.
540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Visto altresi', il Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della
Commissione  del  7  agosto  2013  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n.  540/2011  per  quanto  riguarda  la  proroga  dei
periodi di approvazione di alcune sostanze attive  tra  le  quali  la
sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos); 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  della  autorizzazione  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto del decreto di recepimento  della
direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva  componente,  nei
tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta"; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo 194/95 nei tempi e con le modalita'
definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi del  citato  decreto  7  marzo  2006,  le
imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui
trattasi, contenenti la sostanza attiva  clorpirifos  (chlorpyrifos),
un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato
decreto legislativo 194/95 e  che  ora  figurano  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011  della  Commissione,  nei  tempi  e  con  le  modalita'  ivi
previste; 
  Considerato altresi' che e'  attualmente  in  corso  l'esame  della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo  194/95  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi; 
  Ritenuto, pertanto, di ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino alla  data
riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto
che corrisponde alla data di scadenza  dell'approvazione  dell'ultima
tra le  sostanze  attive  componenti,  fatti  salvi  pena  la  revoca
dell'autorizzazione 
    - l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  europea
dei  dati  indicati  nella  parte  B  dell'allegato  ai  decreti   di
iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti i prodotti di
cui trattasi; 
    -   gli   adeguamenti   alle   conclusioni    dell'esame    della
documentazione tuttora in corso; 
    - gli adempimenti ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
    - nonche' gli adempimenti e i conseguenti  adeguamenti  derivanti
dall'applicazione del citato regolamento (CE) 1272/2008 e  successivi
regolamenti di modifica; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
registrati al  numero,  alla  data,  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata, contenenti la sostanza attiva  clorpirifos  (chlorpyrifos),
sono ri-registrati provvisoriamente fino alla  data  riportata  nella
VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto che corrisponde
alla data di scadenza dell'approvazione in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora  figura  nel  Reg.  (UE)
540/2011  della  Commissione,  dell'ultima  tra  le  sostanze  attive
componenti. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione, 
    - l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  europea
dei  dati  indicati  nella  parte  B  dell'allegato  al  decreto   di
iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti, dei prodotti
fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; 
    -   gli   adeguamenti   alle   conclusioni    dell'esame    della
documentazione tuttora in corso, secondo i principi uniformi  di  cui
all'allegato VI del citato  decreto  legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; 
    - gli adempimenti ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   delle   sostanze   attive
componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
  Sono  altresi'  fatti  salvi  gli  adempimenti  e   i   conseguenti
adeguamenti derivanti dall'applicazione del citato  regolamento  (CE)
1272/2008 e successivi regolamenti di modifica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' comunicato alle imprese interessate. 
 
    Roma, 14 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello