IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita',
delle  forme  e  delle  intensita'  massime  di   aiuto   concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.
23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
"Orizzonte  2020",  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.
25; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto  20
giugno 2013, che prevede che il termine di apertura  e  le  modalita'
per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite  dal
Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del
Direttore   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'
imprenditoriali; 
  Visto che lo stesso art. 10, comma 1, prevede che con  il  predetto
decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi  massimi
e le soglie minime per la valutazione delle domande,  gli  indicatori
di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui  all'art.  25,
comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  di  erogazione  e  i  criteri  per  la
determinazione dei costi ammissibili,  nonche'  gli  ulteriori  oneri
informativi a carico delle imprese; 
  Visto, altresi', l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013,  che
prevede che gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria  delle  domande,   l'erogazione   delle   agevolazioni,
l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli  sono  affidati  a
una o piu' societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modalita'  e  termini  per  la   presentazione   delle   domande   di
                            agevolazione 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013  di  cui
alle premesse (nel  seguito  decreto),  i  soggetti  proponenti  sono
tenuti a presentare, secondo le modalita' e nei termini  indicati  al
comma 2, la seguente documentazione: 
    a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
da un unico soggetto proponente: 
      1)  domanda  di  agevolazione,   contenente   le   informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato n. 1; 
      2) scheda tecnica, contenente le informazioni  riportate  nello
schema di cui all'allegato n. 2; 
      3) piano di  sviluppo,  contenente  le  informazioni  riportate
nello schema di cui all'allegato n. 3; 
      4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i  dati
contabili utili per il calcolo della capacita'  di  rimborso  di  cui
all'art. 9, comma 1, del  decreto  e  degli  indicatori  relativi  al
criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto  stesso,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato
n. 4. I dati riportati nella  dichiarazione  devono  essere  relativi
agli ultimi due esercizi chiusi  alla  data  di  presentazione  della
domanda di  agevolazione  per  i  quali  il  soggetto  proponente  ha
approvato  e  depositato  il  bilancio,  ovvero,   per   le   imprese
individuali e le societa'  di  persone,  ha  presentato  le  relative
dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia
costituito  da  meno  di  due  esercizi,  i  dati   riportati   nella
dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale e'
stato  approvato  e  depositato  il  bilancio  ovvero  presentata  la
dichiarazione  dei  redditi.  La  dichiarazione  sostitutiva   d'atto
notorio deve  essere  resa  dal  legale  rappresentante  dell'impresa
proponente e controfirmata  dal  presidente  del  collegio  sindacale
ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente,  da  un
professionista iscritto nell'albo dei revisori  legali,  dei  dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in  quello  dei
consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal  responsabile  del  centro   di
assistenza fiscale; 
    b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto
congiuntamente da piu' soggetti proponenti: 
      1)  domanda  di  agevolazione,   contenente   le   informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato  n.  5,  sottoscritta  dal
legale rappresentante del soggetto capofila o da un  suo  procuratore
speciale; 
      2)  scheda  tecnica,  per  ciascuno  dei  soggetti  proponenti,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato
n. 2; 
      3) piano di  sviluppo,  contenente  le  informazioni  riportate
nello schema di cui all'allegato n. 3; 
      4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i  dati
contabili utili per il calcolo della capacita'  di  rimborso  di  cui
all'art. 9, comma 1, del  decreto  e  degli  indicatori  relativi  al
criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto  stesso,
contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato
n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da  ciascuno  dei  soggetti
proponenti con esclusione degli organismi di ricerca  che  richiedano
le agevolazioni  nella  forma  del  contributo  alla  spesa.  I  dati
riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi  due
esercizi  chiusi  alla  data  di  presentazione  della   domanda   di
agevolazione per i  quali  il  soggetto  proponente  ha  approvato  e
depositato il bilancio, ovvero,  per  le  imprese  individuali  e  le
societa' di persone, ha  presentato  le  relative  dichiarazioni  dei
redditi. Nel caso in cui il soggetto  proponente  sia  costituito  da
meno di due esercizi,  i  dati  riportati  nella  dichiarazione  sono
relatitivi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato  approvato
e depositato il  bilancio  ovvero  presentata  la  dichiarazione  dei
redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa
dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo
sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei
revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e  periti
commerciali o  in  quello  dei  consulenti  del  lavoro,  ovvero  dal
responsabile del centro di assistenza fiscale; 
      5) dichiarazione sostitutiva d'atto  notorio  di  ciascuno  dei
partecipanti relativa ai requisiti di accesso  previsti  dall'art.  4
del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui
all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello  schema
di cui all'allegato n. 7; 
      6) copia del contratto di  rete  o  di  un'altra  tipologia  di
contratto volta a definire una collaborazione  effettiva,  stabile  e
coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a  quanto
previsto dall'art. 4 del decreto. 
  2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma
1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica
a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena  l'invalidita',
utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla  sezione
"Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito
internet  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   (nel   seguito
Ministero), www.mise.gov.it. 
  3. Le attivita' inerenti  alla  predisposizione  della  domanda  di
agevolazioni e della documentazione da allegare alla  stessa  possono
essere svolte dai soggetti proponenti anche prima  dell'apertura  del
termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal  fine
la procedura di compilazione guidata e'  resa  disponibile  nel  sito
internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.