IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali; Visto che lo stesso art. 10, comma 1, prevede che con il predetto decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonche' gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese; Visto, altresi', l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013, che prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli sono affidati a una o piu' societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Decreta: Art. 1 Modalita' e termini per la presentazione delle domande di agevolazione 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalita' e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione: a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente: 1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1; 2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2; 3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3; 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da piu' soggetti proponenti: 1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale; 2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2; 3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3; 4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacita' di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relatitivi solo all'ultimo esercizio per il quale e' stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; 5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 4 del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 7; 6) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto. 2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena l'invalidita', utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione "Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero), www.mise.gov.it. 3. Le attivita' inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata e' resa disponibile nel sito internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.