IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data 24 marzo 2014 (prot. n.  11160)
dall'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con sede  legale  in
Milano, via Pontaccio 10, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione
del  prodotto  fitosanitario  ARIGO  a  base  delle  sostanze  attive
Mesotrione, Nicosulfuron, Rimsulfuron, come  erbicida  per  il  mais,
secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista  dall'art.
40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata  positivamente  dagli  esperti  del  gruppo  che
afferisce alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti fitosanitari,  sentita  per  via  telematica,  che  conferma
quanto espresso dagli esperti  del  gruppo  afferenti  alla  suddetta
Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 23 giugno 2014 con  le  quali
e' stato richiesto all'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.  di
inviare la  pertinente  documentazione  necessaria  a  completare  il
suddetto iter autorizzativo del prodotto fitosanitario ARIGO; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 2 luglio 2014  con  la  quale
l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta  e  necessaria  al
completamento  del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario ARIGO; 
  Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino  al
31 luglio 2016, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva mesotrione, avente scadenza antecedente  alle  altre  sostanze
attive con le quali e' in miscela il prodotto fitosanitario stesso; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l., con  sede  legale  in
Milano, via Pontaccio 10, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario  ARIGO,  a   base   delle   sostanze   attive
mesotrione, nicosulfuron e rimsulfuron, come erbicida per il mais con
la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario ARIGO e' autorizzato secondo la procedura
del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE)
n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento e' autorizzato per
lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un  altro  Stato
membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 luglio  2016,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva mesotrione,  avente  scadenza
antecedente alle altre sostanze attive con le quali e' in miscela  il
prodotto fitosanitario stesso; 
  Il prodotto e' prodotto negli stabilimenti delle imprese Du Pont De
Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia: 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da  0.330-0.990-1650-3.300
Kg 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16063. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato all'impresa interessata. 
    Roma, 4 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello