IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica"; 
  Visto il comma 8 dell'art. 14 della citata legge n. 196  del  2009,
che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.   281,   stabilisce,   con   propri   decreti,   la
codificazione,  le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto il comma 6 del medesimo art.  14  il  quale  prevede  che  le
amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza,
trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite  i  propri
tesorieri o cassieri, i  dati  concernenti  tutti  gli  incassi  e  i
pagamenti effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
territorio nazionale, e che  le  banche  incaricate  dei  servizi  di
tesoreria e di cassa e  gli  uffici  postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009  il
quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti
e i  soggetti  indicati  a  fini  statistici  nell'elenco  pubblicato
annualmente  entro  il  30  settembre  dall''Istituto  nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti effettuati sulla base delle  definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
100676 del 10 ottobre 2011 concernente la codificazione, le modalita'
e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo del  14  marzo  2011,  n.  23  recante
"Disposizioni in materia di federalismo fiscale  municipale"  con  il
quale e' stata devoluta  agli  enti  locali  parte  della  fiscalita'
immobiliare, istituite nuove imposte e prevista la  compartecipazione
al gettito dell'IVA; 
  Visti in particolare gli artt. 7 e 8 con i quali e' stata istituita
l'Imposta municipale propria per gli immobili diversi dall'abitazione
principale; 
  Vista la legge n. 228 del 24 dicembre  2012  (Legge  di  stabilita'
2013) ed in particolare il comma 380 dell'art. 1 che ha istituito  il
Fondo di solidarieta' comunale; 
  Vista la legge n. 147 del 27 dicembre  2013  (Legge  di  stabilita'
2014) ed in particolare l'art. 1, commi 639 e segg., con la quale  e'
stata istituita, a  decorrere  dal  2014,  l'imposta  unica  comunale
(IUC), composta dell'imposta municipale propria  (IMU),  dal  tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa per i rifiuti (TARI); 
  Visto in particolare il comma 668 dell'art. 1  della  citata  legge
147/2013, con il quale e'  prevista  l'applicazione  di  una  tariffa
avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per quei comuni che
abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di
rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
  Visto il decreto legislativo n. 118 del  23  giugno  2011,  recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5  maggio
2009, n. 42"; 
  Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014,  n.  89,  il
quale prevede  che  i  dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche
gestiti dalla Banca d'ltalia  sono  liberamente  accessibili  secondo
modalita' definite con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto ministeriale  del  30  maggio  2014,  emanato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  applicazione   delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge  66/2014,  con  il  quale
sono state individuate le modalita' per l' accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Ritenuto pertanto, necessario integrare  la  codifica  SIOPE  degli
enti locali alle disposizioni sopra richiamate; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Attivita' degli enti locali 
 
  1. Al fine di consentire  il  monitoraggio  dei  conti  pubblici  e
verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea  e  delle  norme  conseguenti,  le
province, i comuni, le citta' metropolitane e  le  unioni  di  comuni
indicano sui titoli  di  entrata  e  di  spesa  i  codici  gestionali
previsti dagli allegati "A/1" e "B" al presente decreto. Le comunita'
montane, le comunita'  isolane  e  gli  altri  enti  locali  indicati
dall'art.  2  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,
individuati  nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT   in
applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, indicano sui titoli di entrata e  di  spesa  i
codici gestionali previsti dagli allegati "A/2"  e  "B"  al  presente
decreto. 
  2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei  titoli
contabili di entrata e di spesa, previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica  31  gennaio  1996,  n.  194.  Il  codice
gestionale da indicare su ogni titolo di  entrata  o  di  spesa  deve
essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui
il titolo si riferisce. 
  3. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale gli enti locali di cui al comma 1: 
    provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso  e  di
pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le
entrate e le spese per partite di giro; 
    uniformano la codificazione alle istruzioni  del  "Glossario  dei
codici gestionali" e alle indicazioni fornite dal Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una  riscontrata  non
corretta  applicazione  della  codifica.  La   nuova   versione   del
"Glossario dei codici gestionali" verra' pubblicata sul sito internet
www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    applicano i codici gestionali evitando  l'adozione  del  criterio
della prevalenza ed evitano l'imputazione  di  entrate  e/o  spese  a
codici avente carattere generico,  in  presenza  di  appositi  codici
dedicati; 
    attribuiscono ai residui esistenti alla data  di  adozione  della
nuova  codifica  il  codice  gestionale  piu'  attinente  tra  quelli
previsti per la voce economica di bilancio alla quale il  residuo  e'
imputato. Tale modalita'  di  attribuzione  e'  limitata  ai  residui
esistenti alla suddetta data, imputati in  bilancio  secondo  criteri
diversi da quelli previsti dal presente decreto; 
    comunicano alla Ragioneria territoriale  dello  Stato  competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE.