IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto, in particolare, l'articolo 37 ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi; Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2014; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui al sopra menzionato regolamento (CE) n. 555/2008, per definire il calendario delle comunicazioni sugli anticipi; Decreta: Art. 1 1. A decorrere dalla campagna 2013/2014 e per i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2014 e successivi, i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, trasmettono all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno: a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre; b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati. Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero Politiche Agricole - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea - Settore Vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno. 2. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono stabilite da Agea Coordinamento con successivo provvedimento.