IL CAPO DIPARTIMENTO 
                       delle politiche europee 
              e internazionali e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno  2008,  e  successive  modifiche  relativo  all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di  sostegno,
agli scambi  con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai
controlli nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni"  e  in  particolare  l'articolo  4,  riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105
del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del
17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali" a norma  dell'articolo  2,
comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto, in particolare, l'articolo 37 ter del  regolamento  (UE)  n.
752/2013 della Commissione  del  31  luglio  2013,  di  modifica  del
regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati
membri la definizione delle date di trasmissione  delle  informazioni
relative agli anticipi; 
  Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione UE il 1° marzo 2014; 
  Ritenuto necessario dare attuazione alle  disposizioni  comunitarie
di cui al sopra menzionato regolamento (CE) n. 555/2008, per definire
il calendario delle comunicazioni sugli anticipi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  A  decorrere  dalla  campagna  2013/2014  e  per  i   pagamenti
effettuati  nell'esercizio   finanziario   2014   e   successivi,   i
beneficiari delle misure di promozione  del  vino  nei  paesi  terzi,
ristrutturazione e riconversione dei  vigneti  ed  investimenti,  che
hanno percepito anticipi per i quali, alla data  del  15  ottobre  di
ciascun anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta  di
collaudo finale, trasmettono all'Organismo  Pagatore  competente  per
territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno: 
  a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre; 
  b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati. 
  Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero
Politiche  Agricole  -  Dipartimento  delle   Politiche   europee   e
internazionali e dello Sviluppo Rurale  -  Direzione  generale  delle
Politiche   internazionali   e   dell'Unione   Europea   -    Settore
Vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno. 
  2. Le modalita' di  trasmissione  delle  comunicazioni  di  cui  al
paragrafo 1 sono  stabilite  da  Agea  Coordinamento  con  successivo
provvedimento.