IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 355, che prevede,
tra l'altro, un reclutamento speciale per i magistrati contabili  per
una spesa a regime pari ad 8 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2010; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  66,  che
disciplina il turn over delle amministrazioni dello Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo, delle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali,
degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli
enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n.  165  del
2001; 
  Visto l'art. 66, comma 11, del citato decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, il quale dispone che  i  limiti  assunzionali,  previsti  dai
commi 3, 7 e  9  dello  stesso  articolo,  si  applicano  anche  alle
assunzioni del personale non contrattualizzato di cui all'art. 3  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165  del  2001  e
successive modificazioni ed integrazioni, in  tema  di  «Reclutamento
del personale»  e,  in  particolare,  il  comma  4,  secondo  cui  le
determinazioni relative all'avvio di procedure di  reclutamento  sono
adottate  da  ciascuna  amministrazione  o  ente  sulla  base   della
programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001 che, sempre  al  comma  4,  subordina  l'avvio  delle  procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,  con  organico
superiore alle 200 unita', all'emanazione  di  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta  del
Ministro per  la  funzione  pubblica  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 7, dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, secondo  cui  «Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1  le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli
uffici giudiziari, il personale di magistratura»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, in base al quale le amministrazioni  dello  Stato,  prima  di
dare  avvio  a  nuove  procedure   concorsuali,   devono   verificare
l'avvenuta immissione in ruolo di tutti i vincitori  collocati  nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007,  nonche'
dell'assenza di idonei collocati nelle medesime; 
  Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del  predetto  decreto-legge  n.
101 del 2013, secondo  cui  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il
reclutamento dei dirigenti e  delle  figure  professionali  comuni  a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale; 
  Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti,  del
7 novembre 2013, n. 1207,  nella  quale  si  comunica  che  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
101, non sussistono  vincitori  ancora  da  assumere  ne'  idonei  in
graduatorie vigenti per le qualifiche corrispondenti a quella oggetto
della procedura concorsuale richiesta; 
  Vista la nota del Segretariato generale della Corte dei conti,  del
30  gennaio  2014,  n.  179,  avente  ad  oggetto  la  richiesta   di
autorizzazione a bandire procedure concorsuali a tempo indeterminato,
per il triennio 2014-2016 per il reclutamento di: a) personale  della
magistratura per complessive n. 18  unita'  di  referendari,  di  cui
numero 13 unita' a valere sulle  risorse  finanziarie  derivanti  dal
regime del turn over definito dall'art. 3, comma 102, della legge  n.
244 del 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e numero  5
unita' finanziate con le risorse, previste dall'art.  1,  comma  355,
della stessa  legge  n.  244  del  2007,  destinate  al  reclutamento
speciale dei magistrati contabili la cui autorizzazione ad  assumere,
limitatamente alle predette 5 unita', e' gia' insita  nella  medesima
legge; b) numero 9 assistenti amministrativi, posizione economica F3; 
  Ritenuto in attesa dell'avvio dei concorsi unici di cui  al  citato
art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,  di
autorizzare le procedure concorsuali solo per i referendari; 
  Vista la nota dell'Avvocatura generale dello Stato del 13  febbraio
2014 n. 66444P, avente ad oggetto la richiesta  di  autorizzazione  a
bandire  procedure  concorsuali  nel  triennio   2014-2016   per   il
reclutamento di numero 3 procuratori dello Stato, con la precisazione
che i vincitori e gli idonei  del  concorso  precedente  hanno  preso
servizio  il  1°  marzo  scorso  con   esaurimento   della   relativa
graduatoria di merito; 
  Visto il regime assunzionale vigente, ferma  restando,  anche  dopo
l'autorizzazione  a   bandire,   la   necessita'   della   preventiva
autorizzazione ad assumere, a conclusione delle procedure concorsuali
autorizzate, con esclusione delle 5 unita' di referendario  a  valere
sulle risorse dell'art. 1, comma 355, della stessa legge n.  244  del
2007; 
  Tenuto conto che la compatibilita'  delle  richieste  pervenute  e'
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni, nonche' rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Corte dei conti e' autorizzata, ai sensi dell'art. 35,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  avviare,  nel
triennio 2014-2016, le procedure di reclutamento per  complessive  n.
18 unita' di referendari, di cui numero  13  unita'  a  valere  sulle
risorse finanziarie derivanti  dal  regime  del  turn  over  definito
dall'art. 3, comma 102, della legge n. 244  del  2007,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e numero 5 unita' finanziate, a valere
sulle risorse previste dall'art. 1, comma 355, della stessa legge  n.
244 del 2007, come da tabella allegata che e'  parte  integrante  del
presente decreto.