IL DIRETTORE GENERALI 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante " Ripartizione delle competenze"  e  l'art.  119  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011,  545/2011.  546/2011,  547/2011,  284/2013,  285/2013,   di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernenti  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successivi aggiornamenti; 
  Vista la domanda presentata, in data  26  marzo  2013  dall'Impresa
Basf Italia Spa con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato
n.  8,  finalizzata  al  rilascio  dell'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario Cabrio Olivo ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE)
n. 1107/2009, contenente la sostanza  attiva  piraclostrobina,  nella
quale l'impresa medesima ha  indicato  l'Italia  quale  Stato  membro
relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio; 
  Considerato che, con il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011, la
sostanza attiva piraclostrobina  e'  stata  considerata  approvata  a
nonna del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui
allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft  registration
report - DRR), messo  a  disposizione  dallo  Stato  membro  relatore
Italia in data 27 gennaio 2014; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli  Stati  membri  interessati  e  dagli  esperti  della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36,
comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di registrazione conclusivo (registration report - RR); 
  Viste le note dell'Ufficio in data 22 maggio 2014 con le  quali  e'
stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico-scientifici
aggiuntivi, da presentarsi entro 24  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2018, l'Impresa Basf Italia Spa con sede  legale  in  Cesano  Maderno
(MB), via Marconato n. 8, e' autorizzata, ai  sensi  del  regolamento
(CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario
denominato Cabrio  Olivo,  con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 0,5 - 1 - 5 kg. 
  Il prodotto fitosanitario e' preparato nei seguenti stabilimenti: 
      BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germania; 
      BASF Corporation Sparks Plant - 31647 Sparks, USA. 
  Il prodotto e' confezionato nel seguente stabilimento: 
      STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. - via E. Torricelli, 2 - 48010
Cotignola (RA); 
      SCHIRM GmbH - 85107 Baar-Ebenhausen (Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16110. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
    Roma, 23 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello