IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013 con  la
quale e'  stato  dichiarato,  fino  al  24  ottobre  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della
regione Veneto; 
  Viste  le  successive  delibere  del  Consiglio  dei  ministri   20
settembre  2013  e  17  gennaio  2014,  con  cui  il  predetto  stato
d'emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 20 luglio 2014; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 112 del 22 agosto  2013  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al  24  maggio  2013  nel
territorio della regione Veneto»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 131 del 22 novembre 2013 recante: «Ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche  e
private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle   attivita'
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il  superamento  dell'emergenza  determinatasi  a  seguito  delle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al
24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto»; 
  Viste le note del 21 gennaio e del 19  febbraio  2014  con  cui  il
Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni  per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture  pubbliche,  del
patrimonio edilizio  privato  e  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3,  della  predetta
ordinanza n. 131 del 2013; 
  Viste le note del Commissario del 20 giugno 2014  e  della  regione
Veneto del 24 giugno 2014, con cui si rappresentano le esigenze della
regione Veneto per il subentro nella gestione,  in  ordinario,  della
criticita' in rassegna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Veneto  con  nota  del  14  luglio
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Veneto  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente  della  Sezione
sicurezza e  qualita'  della  regione  Veneto  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati alla data  di  cessazione  dello
stato di emergenza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il  dirigente  della  Sezione
sicurezza e qualita' della regione  Veneto  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente della Sezione sicurezza e  qualita'  della  regione
Veneto,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale  delle  strutture
organizzative della  regione  Veneto,  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza,  il  dirigente  della  Sezione  sicurezza  e
qualita' della regione Veneto provvede, fino al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5773, aperta ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 agosto 2013,
n. 112, che viene al medesimo intestata fino  al  31  dicembre  2015,
salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione
che  motivi  adeguatamente  la   necessita'   del   perdurare   della
contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato  e
con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e'
tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  dirigente
della  Sezione  sicurezza  e  qualita'  della  regione  Veneto   puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  successive  modificazioni.
Tale Piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Veneto ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza si provvede, per un periodo di 180  giorni  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e ove ne ricorrano i  presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei ministri  22  ottobre  2004  e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni: 
  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 9, 11, 53, 55,
56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82,  83,  84,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; 
  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per
le   parti   necessarie   all'applicazione   delle   sopra   indicate
disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dirigente della Sezione sicurezza e qualita'  della  regione
Veneto, a seguito della chiusura della contabilita' speciale  di  cui
al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 agosto 2014 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                              della protezione civile 
                                                     Gabrielli