IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
"Codice  della  nautica  da  diporto  e  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; 
  Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.  146,  recante  il
regolamento di attuazione del suddetto  decreto  legislativo,  ed  in
particolare l'art. 43; 
  Visto il decreto ministeriale 25  febbraio  2009,  con  cui  questo
Ministero, in attuazione del  predetto  art.  43,  ha,  tra  l'altro,
individuato i requisiti che  gli  enti  e  le  associazioni  nautiche
debbono possedere per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli  enti
di livello nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni ed integrazioni al
decreto  ministeriale  25  febbraio  2009,  nonche'  di  definire   i
parametri di effettuazione dell'attivita'  di  vigilanza  che  questo
Ministero deve svolgere, a norma dell'art. 43, comma 2,  del  decreto
ministeriale 29 luglio 2008, n.  146,  sulle  sezioni  e  delegazioni
degli enti di livello nazionale  che  svolgono  attivita'  di  scuola
nautica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, e'
sostituito dal seguente: 
  "2. Per essere considerati a  livello  nazionale,  gli  enti  e  le
associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti  all'atto
della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1: 
    a)  avere  lo  scopo,  previsto   dallo   statuto   o   dall'atto
costitutivo,  di  diffondere  la  pratica  di  attivita'  sportive  e
ricreative non a fine di lucro; 
    b) avere svolto attivita' d'istruzione nel campo della nautica da
diporto da almeno cinque anni; 
    c) operare sul territorio  nazionale  con  un  minimo  di  cinque
sezioni o delegazioni costituite da almeno tre  anni,  che  insistano
sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o  delegazione
deve  avere  almeno  cinquanta  soci  e  disporre  di  una  sede   in
prossimita' delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo
svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimita'
si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto
di attracco e di imbarco per un'unita', a motore o a vela con  motore
ausiliario, conforme alle disposizioni  vigenti  per  lo  svolgimento
degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro  in
linea d'aria."