IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione del suddetto decreto legislativo, ed in particolare l'art. 43; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, con cui questo Ministero, in attuazione del predetto art. 43, ha, tra l'altro, individuato i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche debbono possedere per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli enti di livello nazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Ritenuto di dover apportare alcune modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 25 febbraio 2009, nonche' di definire i parametri di effettuazione dell'attivita' di vigilanza che questo Ministero deve svolgere, a norma dell'art. 43, comma 2, del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, sulle sezioni e delegazioni degli enti di livello nazionale che svolgono attivita' di scuola nautica; Decreta: Art. 1 1. L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, e' sostituito dal seguente: "2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1: a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attivita' sportive e ricreative non a fine di lucro; b) avere svolto attivita' d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni, che insistano sul territorio di almeno tre regioni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimita' delle acque marittime od interne con attracco idoneo allo svolgimento della navigazione da diporto. Il requisito di prossimita' si intende soddisfatto qualora la distanza della sede da idoneo punto di attracco e di imbarco per un'unita', a motore o a vela con motore ausiliario, conforme alle disposizioni vigenti per lo svolgimento degli esami di patente nautica, sia non superiore a un chilometro in linea d'aria."