IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 1° agosto 2005 in materia di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 258 del 5 novembre 2005; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 17 febbraio 2006, recante modificazioni al citato d.m. 1° agosto 2005, nella parte relativa all'approvazione della scuola di specializzazione «di Medicina d'emergenza-urgenza»; Considerata la necessita' di consentire agli specialisti in Medicina d'emergenza-urgenza la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale; Ritenuto di provvedere all'integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni equipollenti; Acquisito al riguardo, il parere, del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 settembre 2011; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformita' del parere espresso al Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 20 settembre 2011, la specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza e' inserita tra le specializzazioni equipollenti ai fini dell'accesso alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza.