IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante " Ripartizione delle competenze"  e  l'art.  119  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobbre 2009 relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto che nel regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/201  della
Commissione e' riportato  l'elenco  completo  delle  sostanze  attive
approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento  (CE)
n.  1107/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   relativo
all'immissione   sul   mercato   dei   prodotti   fitosanitari,   con
l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro; 
  Visto il regolamento (UE) n. 844/2012 con il quale  la  Commissione
ha stabilito le necessarie procedure e le  relative  tempistiche  che
devono essere seguite per procedere con il rinnovo di  un  gruppo  di
sostanze attive per  le  quali  il  periodo  di  approvazione  e'  in
scadenza tra cui il ciflutrin; 
  Visto il successivo regolamento di esecuzione (UE) n. 823/2012  con
il quale la Commissione europea ha rinviato al  31  ottobre  2016  la
scadenza del periodo di approvazione di una serie di sostanze attive,
tra cui il  ciflutrin,  al  fine  di  consentire  ai  Notificanti  di
rispettare il preavviso dei  tre  anni  per  la  presentazione  della
domanda di rinnovo; 
  Considerato che la Commissione europea con il regolamento  (UE)  n.
460/2014  del  5  maggio  2014  ha  ritenuto  opportuno,   modificare
nuovamente la  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva ciflutrin retrodatandola al 30 aprile  2014,  considerato  che
non e' stata presentata da parte del Notificante  alcuna  domanda  di
rinnovo dell'approvazione nel periodo previsto; 
  Ritenuto di dover procedere alla revoca dei  prodotti  fitosanitari
contenenti tale sostanza  attiva,  in  applicazione  di  quest'ultimo
regolamento; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti
la sostanza attiva ciflutrin, sono revocate in quanto il  Notificante
non ha presentato alcuna domanda  di  rinnovo  dell'approvazione  nei
tempi previsti. 
  La commercializzazione, da parte dei titolari delle  autorizzazioni
dei prodotti fitosanitari e dei  quantitativi  regolarmente  prodotti
fino al momento  della  revoca,  nonche'  la  vendita  da  parte  dei
rivenditori e/o distributori autorizzati  dei  prodotti  fitosanitari
revocati, e' consentita per 8 mesi a partire dalla  data  di  revoca,
l'utilizzo di detti prodotti e'  invece  consentito  per  12  mesi  a
partire dalla data di revoca.  I  titolari  delle  autorizzazioni  di
prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente comunicato
sono  tenuti  ad  adottare  ogni  iniziativa  volta  ad  informare  i
rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Le  suddette   autorizzazioni   sono   revocate   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' comunicato alle Imprese interessate. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 25 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello