IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Viste le note del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Prot. n. 11378/2014 del 20 giugno 2014 e Prot. n. 11605/Area II del 25 giugno 2014, con le quali e' stata inviata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la sentenza di condanna non definitiva n. 64/2014, emessa in data 18 marzo 2014 dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, relativa ai fascicoli processuali n. 106/13 R.G. e n. not. reato 5628/07, che condanna il Sig. Silvano Grisenti, Consigliere provinciale di Trento e Consigliere Regionale della Regione Trentino-Alto Adige, alla pena di anni uno di reclusione, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, co. 2 c.p., 319 c.p. e artt. 640-61 nr. 11 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo n. 235/2012 che, all'art. 8, comma 1, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale per coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'art. 7, comma 1 lettere a, b) e c) tra i quali e' contemplato anche il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione della sentenza, emessa il 18 marzo 2014, con la quale il Sig. Silvano Grisenti e' stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, colpevole del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p., decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministro dell'interno; Decreta: A decorrere dal 18 marzo 2014 e' accertata la sospensione del Sig. Silvano Grisenti dalla carica di Consigliere provinciale di Trento e, per l'effetto, dalla carica di Consigliere regionale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012; La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi ovvero nei casi in cui venga emessa nei confronti dell'interessato sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione, cosi' come previsto dall'art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. Roma, 1° agosto 2014 Il Presidente: Renzi