IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Visto il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto l'art. 20 del citato Regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento; Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli; Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Visto il Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»; Visto il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» di cui all'allegato I del decreto 18 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2001; Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione della scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2014 Il capo Dipartimento: Blasi