IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15  gennaio  2008,  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; 
  Visto l'art. 20 del citato Regolamento (CE)  n.  110/2008  che,  ai
fini della registrazione  delle  Indicazioni  geografiche  stabilite,
prevede la presentazione  alla  Commissione  europea  di  una  scheda
tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del  medesimo
regolamento; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e dei prodotti agricoli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  Regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.
297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione  di
acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori; 
  Visto il decreto  ministeriale  13  maggio  2010  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15  settembre
2010, contenente disposizioni di attuazione del Regolamento  (CE)  n.
110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente  la  definizione,  la  designazione,  la   presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni  geografiche  delle
bevande spiritose; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»; 
  Visto il disciplinare  di  produzione  dell'Indicazione  geografica
protetta «Limone Costa d'Amalfi» di cui all'allegato I del decreto 18
luglio 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 178 del 2 agosto 2001; 
  Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione
della scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di  Limone
della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  fini  della  registrazione  comunitaria  della  indicazione
geografica, prevista all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e' approvata
la scheda tecnica della indicazione  geografica  «Liquore  di  Limone
della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi», riportata
nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 settembre 2014 
 
                                          Il capo Dipartimento: Blasi