IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista  la   domanda   con   la   quale   la   ditta   Janssen-Cilag
International N.V. ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 10 marzo 2014; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  27
maggio 2014; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014  del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche:  Trattamento  del   carcinoma
metastatico della prostata  resistente  alla  castrazione  in  uomini
adulti asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento della
terapia di deprivazione androginica e per i  quali  la  chemioterapia
non e' ancora indicata clinicamente. 
del medicinale ZYTIGA  (abiraterone  acetato)  sono  rimborsate  come
segue: 
  Confezione:  «250  mg -  compressa -  uso  orale -   flacone»   120
compresse - A.I.C. n. 041427016/E (in base 10) 17J828 (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3850,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6354,00. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Cost Sharing secondo le condizioni negoziali. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo sul prezzo Ex factory: € 90 milioni/anno
per tutte le indicazioni. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale  Payback  e
al lordo del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della
tracciabilita' per i canali Ospedaliero e Diretta e DPC, ed il flusso
OSMED per la Convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alle  Aziende
di fornire semestralmente i dati  di  vendita  relativi  ai  prodotti
soggetti al vincolo del tetto e il relativo  trend  dei  consumi  nel
periodo considerato,  segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati  avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di  nuova
autorizzazione,     dal     mese     di     inizio     dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del Tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al SSN) dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti
valori. I Tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della legge 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti  a
modifiche delle Note Aifa. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal SSN attraverso la  presente  determinazione,  dovranno
essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile     sul     portale     istituzionale      dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio