IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013 con
la quale e' stato dichiarato, fino al 23  settembre  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi  nei  giorni  dal  27  aprile  al  19  maggio  2013  nel
territorio della regione Piemonte; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 107 del 23 luglio  2013  recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio  2013
nel territorio della regione Piemonte."; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre  2013
con cui la durata della dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui
alla delibera del 26 giugno  2013,  e'  stata  estesa  per  ulteriori
novanta giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
128 del 22 novembre 2013 recante: "Ordinanza di protezione civile per
la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino  delle  strutture  e
delle infrastrutture pubbliche e  private  danneggiate,  nonche'  dei
danni subiti  dalle  attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni
culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza
determinatasi a seguito  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi  nei  giorni  dal  27  aprile  al  19  maggio  2013  nel
territorio della regione Piemonte."; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 dicembre  2013,
con  cui  il  predetto  stato  d'emergenza  e'  stato  prorogato  per
ulteriori centoottanta giorni; 
  Vista la nota del 17 marzo 2014 con cui il Commissario delegato  ha
trasmesso  parzialmente  la  ricognizione  dei  fabbisogni   per   il
ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture  pubbliche,  del
patrimonio edilizio  privato  e  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive, di cui all'art. 4, comma 3,  della  predetta
ordinanza n. 128 del 2013; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte con nota  del  26  maggio
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore regionale  alle
opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e  foreste  della
regione Piemonte e' individuato quale responsabile  delle  iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
presente   provvedimento,    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile  inerente  la  gestione   commissariale   le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2 il Direttore  regionale  alle
opere  pubbliche,  difesa  del  suolo,  economia  montana  e  foreste
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa  del  suolo,
economia  montana  e  foreste,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della regione Piemonte,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5771, aperta ai  sensi  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  107  del  23
luglio  2013,  che  viene  al  medesimo  intestata  per  trenta  mesi
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  salvo  proroga  da
disporsi con  apposito  provvedimento  previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
regionale alle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana  e
foreste puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Piemonte  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore regionale alle opere pubbliche, difesa del  suolo,
economia  montana  e  foreste,  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2014 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli