IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista  la  domanda  del  18  giugno  2009  presentata  dall'impresa
Globachem NV, con sede legale in Industriepark - Lichtenberglaan 2019
- 3800 Sint-Truiden (Belgio), diretta ad  ottenere  la  registrazione
del prodotto fitosanitario  denominato  ROXY  800  EC  contenente  la
sostanza attiva prosulfucarb; 
  Viste le convenzioni del 1 settembre e 23  dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 29 aprile 2008 di  inclusione  della  sostanza
attiva prosulfucarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2018  in  attuazione  della  direttiva
2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Globachem NV, con sede legale in Industriepark - Lichtenberglaan 2019
-  3800   Sint-Truiden   (Belgio),   a   sostegno   dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del D.L.vo 17  marzo  1995,  n.  194,  secondo  le
modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del
12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 14 marzo 2014  e  successiva  in
data 31 marzo 2014 con le quali e' stata richiesta la  documentazione
per il completamento dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 9 maggio 2014 da  cui  risulta  che
l'Impresa Globachem NV, ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto ROXY 800 EC fino al 31  ottobre
2018  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
prosulfucarb; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999  in
vigore all'epoca della presentazione della domanda. 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa  Globachem  NV,  con  sede  legale  in  Industriepark   -
Lichtenberglaan 2019 - 3800 Sint-Truiden (Belgio), e' autorizzata  ad
immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROXY  800
EC con la composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto,  fino  al  31  ottobre  2018,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della   sostanza   attiva   prosulfucarb
nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Globachem  NV,  con
sede  legale  in  Industriepark  -  Lichtenberglaan   2019   -   3800
Sint-Truiden (Belgio). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14749. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 maggio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello