IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del 17 gennaio 2012 relativo  alla  autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto  fitosanitario,  a  base  di
etofumesate, OBLIX 500,  registrazione  n.  12299,  autorizzato  come
prodotto fitosanitario copia del prodotto Etofum FL, registrato al n.
8874, con decreto del 10 giugno 1996 e ri-registrato  alla  luce  dei
principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, sulla base del dossier Etofum-FL 500  g/l  SC  di
All.  III,  con  decreto  del  13  giugno  2011,  entrambi   a   nome
dell'Impresa Agrichem BV; 
  Visto in particolare che al punto 1 dell'allegato al citato decreto
di ri-registrazione del 13 giugno  2011,  che  riporta  le  modifiche
autorizzate per il prodotto fitosanitario di riferimento  Etofum  FL,
non e' stata indicata la modifica di composizione  e  classificazione
dello stesso prodotto fitosanitario; 
  Considerato che  il  prodotto  fitosanitario  OBLIX  500  e'  stato
registrato  alle  stesse  condizioni   riportate   nel   decreto   di
ri-registrazione del prodotto Etofum FL; 
  Visto il decreto dell'8 aprile 2014  che  modifica  il  decreto  13
giugno 2011 relativamente alla  composizione  e  classificazione  del
prodotto fitosanitario Etofum FL, reg. n. 8874; 
  Ritenuto di dover apportare le analoghe modifiche anche al prodotto
copia OBLIX 500, reg. n. 12299; 
 
                              Decreta: 
 
  A partire dalla data del presente decreto  l'Impresa  Agrichem  BV,
con sede legale  in  Koopvaardijweg  9  -  4906  CV  Oosterhout  (The
Netherlands), e' autorizzata ad immettere in  commercio  il  prodotto
fitosanitario  OBLIX  500,  reg.  n.  12299,  alle  condizioni  sotto
riportate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  E'  approvato  quale  parte  integrante   del   presente   decreto,
l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale  il  prodotto  deve
essere posto in commercio. 
  La commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  del
prodotto fitosanitario OBLIX 500, reg. n 12299, e' consentita secondo
le seguenti modalita': 
  8 mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare dell' autorizzazione  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per  l'impiego
da parte degli utilizzatori finali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore   di   notifica   all'impresa
interessata. 
    Roma, 12 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello