IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente"  Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in  particolare  l'art.  80,  concernente"
misure transitorie"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 11  maggio  2005  e  successive
integrazioni di cui l'ultima del 9 marzo 2012 dall'Impresa  Cheminova
Agro Italia S.r.l., con sede legale in via F.lli  Bronzetti  32/28  -
Bergamo,  diretta  ad  ottenere   la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario contenente le sostanze attive acrinatrina e abamectina,
inizialmente denominato Zoro Avance e successivamente  modificato  in
Ardent Nova, con nota del 24 aprile 2014; 
  Visto l'allegato al regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011
della  Commissione  del  25  maggio  2011  recante  disposizioni   di
attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze  attive
approvate, con il quale la sostanza attiva abamectina e'  considerata
approvata fino al 30 aprile 2019; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   974/2011   della
Commissione del 29 settembre 2011  che  approva  la  sostanza  attiva
acrinatrina, fino al 31 dicembre 2021, in conformita' al  regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che  modifica
l'allegato del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  540/2011  della
Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione; 
  Visto il parere favorevole espresso in data 6 febbraio  2014  dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione fino al  31  dicembre
2021,  data  di  scadenza  dell'inclusione  della   sostanza   attiva
acrinatrina in Allegato I, del prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 febbraio 2014  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visto il  parere  emesso  in  data  22  aprile  2014  dall'Istituto
superiore   della   sanita',   in   merito   all'adeguamento    della
classificazione e dell'etichettatura del  prodotto  fitosanitario  in
oggetto; 
  Vista la nota pervenuta in data 13 maggio 2014 dalla quale  risulta
che  la  suddetta  Impresa  ha   ottemperato   a   quanto   richiesto
dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2021 l'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale  in  via
F.lli Bronzetti 32/28 -  Bergamo,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato  ARDENT  NOVA  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti  alle  procedure
comunitarie che saranno stabilite per la conferma della iscrizione in
Allegato I delle sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-25-50-100-250-500
e l. 1-2,5-5. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa: Althaller Italia  -  Str.  Co.le  per  Campagna,  5  S.
Colombano al Lambro (MI). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: SBM Formulation  -
Zi Avenue Jean Foucault, CS621, 34 535 Benziers Cedex, France. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12656. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in  via  amministrativa  all'Impresa
interessata. 
    Roma, 20 maggio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello