IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102  e  successive
modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole; 
  Visto il Capo I del medesimo decreto  legislativo  n.  102/04,  che
disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi  assicurativi  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale; 
  Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio  del
19 gennaio  2009,  che  prevede,  tra  l'altro,  l'erogazione  di  un
contributo pubblico sulla spesa assicurativa  per  la  copertura  dei
rischi di perdite economiche causate da avversita'  atmosferiche  sui
raccolti, da epizoozie  negli  allevamenti  zootecnici,  da  malattie
delle  piante  e  da  infestazioni  parassitarie   sulle   produzioni
vegetali, che producono perdite  superiori  al  30  per  cento  delle
produzione media annua; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria  di  cui  all'art.  68  del  Regolamento  (CE)  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino,  in  attuazione
del Regolamento (CE)  n.  1234/2007  e  successive  modifiche  e,  in
particolare, la previsione della  misura  relativa  all'assicurazione
del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto 13 ottobre  2008,  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei  Conti  il
17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione
dell'art. 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e
successive modifiche, sono stabilite  le  procedure  e  modalita'  di
calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per  l'ammissibilita'
a contributo delle  polizze  assicurative  con  soglia  di  danno,  e
individuate le cause di morte degli animali  per  l'ammissibilita'  a
contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per  lo
smaltimento delle carcasse; 
  Vista  la  circolare  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali del 29 marzo 2010, n. 7078 con il  quale  sono
state stabilite le nuove procedure e modalita' per la  fornitura  dei
dati assicurativi e la concessione  degli  incentivi  pubblici  sulla
spesa premi  per  la  copertura  assicurativa  agevolata  dei  rischi
agricoli; 
  Visti i decreti ministeriali n. 8809 del 20 aprile 2011, n.  26540,
del 13 dicembre 2011, n. 16603 e del 25 luglio 2012 con i quali  sono
stati  stabiliti  i  termini,  le  modalita'  e  le   procedure   per
l'erogazione del contributo  statale  sui  premi  assicurativi  delle
polizze  agevolate  alla  luce  dei  nuovi  canali  di  finanziamento
comunitari; 
  Visto il proprio decreto 31 gennaio 2013 n. 1934,  registrato  alla
Corte dei Conti il 1 marzo 2013, registro 2 foglio 224, con il  quale
e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei  rischi
agricoli del 2013, di seguito denominato piano; 
  Visto in particolare l'art. 5 comma 5 del piano, dove e'  stabilita
la differenziazione delle aliquote di aiuto sulla spesa  assicurativa
al fine di agevolare la sottoscrizione di  forme  di  copertura  piu'
estese in termini di rischi, favorendo in particolare le  multirischi
rispetto alle pluririschi; 
  Visti gli Orientamenti  Comunitari  per  gli  Aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  20072013  (2006/C  319/01),  ed   in
particolare il punto V concernente la gestione  dei  rischi  e  delle
crisi; 
  Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione,  del  15
dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per  il
pagamento dei premi assicurativi; 
  Vista l'elaborazione dei dati delle polizze  assicurative  agricole
agevolate 2013, finalizzata al calcolo dell'aiuto di cui all'art.  68
lett. d) del citato Regolamento (CE) n. 73/2009, dalla quale  risulta
che con gli attuali meccanismi di calcolo della  spesa  assicurativa,
in  taluni  territori,  alcune  tipologie  di   polizze   multirischi
verrebbero penalizzate ai fini  dell'aiuto,  limitando  l'effetto  di
indirizzo del piano sulle scelte degli agricoltori verso le forme  di
copertura piu' estese; 
  Ritenuto, al fine di salvaguardare  l'effetto  di  indirizzo  delle
scelte assicurative delle imprese agricole,  di  integrare  il  piano
assicurativo agricolo 2013 con la clausola di salvaguardia che limiti
la differenza tra parametri e tariffe applicate al 30% massimo per le
polizze multirischi, e  comunque  entro  i  limiti  consentiti  dalla
normativa  Nazionale  e  dagli  Orientamenti  e   Regolamenti   della
Commissione Europea; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 12 giugno 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Adeguamento spesa ammessa a contributo 
 
  1.  All'allegato  2  -  Metodologia  di   calcolo   dei   parametri
contributivi - Colture - ad integrazione del  paragrafo  e'  aggiunto
infine il seguente periodo: "Per l'anno 2013,  nel  caso  in  cui  la
spesa  ammessa   a   contributo   delle   polizze   agevolate   multi
rischi, finanziate con le risorse di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n.
73/09, sia inferiore al 70% del premio  assicurativo,  la  stessa  e'
incrementata fino al 70% del premio assicurativo". 
  2. La spesa ammessa a contributo, ottenuta  dai  nuovi  criteri  di
calcolo, e' utilizzata anche ai fini  dell'integrazione  degli  aiuti
comunitari con le risorse finanziarie del bilancio nazionale  di  cui
al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102  e  s.m.i.,  nei  termini
stabiliti con decreto ministeriale 20 aprile  2011  richiamato  nelle
premesse.