In seguito all'aggiudicazione della gara europea di cui alla GUUE
C 42 del 13 febbraio 2014, il Capo del Dipartimento per i  trasporti,
la navigazione, gli affari  generali  ed  il  personale  con  proprio
decreto n. 00000196 del 17 luglio 2014,  registrato  alla  Corte  dei
conti, in data 13 agosto 2014 - reg. 1, foglio 3330 - ha concesso  al
vettore "Societa' di navigazione  aerea  Alitalia-  CAI  S.p.A.",  il
diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulla rotte  onerate
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e  viceversa,  Lampedusa-Catania  e  viceversa,  in
esclusiva, dal 1° luglio 2014 per la durata di tre anni,  sulla  base
di una  compensazione  finanziaria  massima  di  € 10.235.794,00  IVA
esclusa,  per  ciascuno  dei  tre  anni  di  esercizio,  pari   a   €
30.707.382,00 al netto di IVA per l'intero periodo di tre  anni.  Con
il medesimo provvedimento e' stata inoltre approvata  la  convenzione
sottoscritta  in  data  26  giugno  2014  dall'Ente   Nazionale   per
l'Aviazione  Civile  e  dalla  Soc.  Alitalia-CAI  S.p.A.,   per   lo
svolgimento servizio concesso. 
    L'importo   esatto    della    compensazione    e'    determinato
retroattivamente alla fine di ciascuno dei tre anni di  esercizio  in
funzione dei costi effettivamente  sostenuti,  e  risultanti  da  una
contabilita' analitica, e  dei  ricavi  effettivamente  prodotti  dal
servizio,  a  seguito  di  giustificativi  e   nel   limite   massimo
dell'importo massimo sopra indicato. 
    In ogni caso il vettore aereo non potra' richiedere a  titolo  di
compensazione finanziaria  una  somma  superiore  al  limite  massimo
stabilito, stante  la  natura  dell'erogazione  che  non  costituisce
corrispettivo,  ma  una  mera  compensazione  per  l'assunzione   del
servizio gravato da oneri pubblicistici. 
    Il versamento della compensazione e' effettuato mediante  acconti
mensili e un conguaglio finale,  secondo  le  prescrizioni  contenute
nella  convenzione  sottoscritta  il  26  giugno  2014,  fatti  salvi
eventuali  controlli  disposti  dall'ENAC  al  fine   di   verificare
l'effettiva destinazione della compensazione concessa e il  permanere
dei requisiti richiesti al vettore aereo beneficiario. 
    Al vettore incaricato del servizio, dopo  che  avra'  prodotto  i
dati di traffico del mese precedente, viene erogato, mensilmente,  un
anticipo nella misura dell'80% di 1/12 dell'importo annuale. 
    Al  termine  di  ciascuno  dei  tre  anni  di  esercizio,  l'ENAC
determina l'ammontare del  saldo  sulla  base  della  verifica  della
contabilita'  analitica  presentata  dal  vettore  per  le  rotte  in
questione. A  tal  fine  l'ENAC  analizza  a  consuntivo  l'attivita'
erogata dal vettore rispetto  a  quanto  previsto  nel  provvedimento
ministeriale di imposizione del  regime  onerato  (DM  n.  5  del  15
gennaio 2014 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana serie gen. n. 34 dell'11 febbraio 2014 pag. 20), nonche'  il
risultato economico delle rotte stesse anche in  relazione  a  quanto
dichiarato dal vettore in sede di offerta. Sulla base  dei  risultati
delle analisi viene erogato il saldo  della  compensazione  economica
secondo i seguenti criteri: 
      1. nel caso in cui il  vettore,  per  qualunque  motivo,  abbia
prodotto meno voli rispetto a quanto  previsto  dall'imposizione,  la
compensazione massima stabilita verra' proporzionalmente abbattuta; 
      2. nel caso in cui i costi  per  l'espletamento  del  servizio,
comprensivi di un margine di utile ragionevole,  siano  inferiori  ai
ricavi ottenuti, non si dara' luogo a compensazione; 
      3. nel caso in cui i costi  per  l'espletamento  del  servizio,
comprensivi di un margine di utile ragionevole,  siano  superiori  ai
ricavi ottenuti, la compensazione sara' pari alla  differenza:  Costi
(comprensivi di  un  margine  di  utile  ragionevole)  -  Ricavi,  ma
comunque non superiore alla compensazione massima; 
      4. nel caso in cui la totalita' degli  anticipi  forniti  nella
misura sopraindicata  sia  superiore  alla  compensazione  spettante,
risultante   dalla   verifica   effettuata   dall'ENAC,   la    sovra
compensazione ricevuta dal vettore dovra' essere restituita  all'ENAC
per essere riutilizzata per la continuita' territoriale  delle  isole
minori della Sicilia; 
      5. in nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore
a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verra' erogata una
compensazione maggiore di quella massima stabilita.