IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa' Celgene Europe Limited e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale  IMNOVID
(pomalidomide); 
  Vista la determinazione n. 42/2014 del 15 gennaio 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  28  del  4
febbraio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali
per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Celgene  Europe  Limited  ha
chiesto  la  riclassificazione  delle  confezioni  codice  A.I.C.  n.
042927018/E, A.I.C. n. 042927020/E, 042927032/E, 042927044/E; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 6 novembre 2013; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  29
luglio 2014; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  IMNOVID  (pomalidomide)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: 
    1 mg - capsula rigida - uso orale  -  blister  (PVC/PCTFE)  -  21
capsule; 
    A.I.C. n. 042927018/E (in base 10) 18Y0XB (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: 
    2 mg - capsula rigida - uso orale  -  blister  (PVC/PCTFE)  -  21
capsule; 
    A.I.C. n. 042927020/E (in base 10) 18Y0XD (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: 
    3 mg - capsula rigida - uso orale  -  blister  (PVC/PCTFE)  -  21
capsule; 
    A.I.C. n. 042927032/E (in base 10) 18Y0XS (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C». 
  Confezione: 
    4 mg - capsula rigida - uso orale  -  blister  (PVC/PCTFE)  -  21
capsule; 
    A.I.C. n. 042927044/E (in base 10) 18Y0Y4 (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': «C».