IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalla
sopra citata disposizione; 
  Visto  il  decreto  legislativo   n.   220/2002   con   particolare
riferimento all'art. 12; 
  Considerato che non viene sentita la Commissione  centrale  per  le
cooperative cosi' come stabilito con parere espresso dalla stessa  in
data 15 maggio 2003; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  Organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina
del liquidatore; 
  Considerato altresi' che il provvedimento  non  comporta  una  fase
liquidatoria; 
  Considerato che in data 10 luglio  2014  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  158  -  serie  generale  -  e'  stato
pubblicato il relativo avviso  dell'avvio  del  procedimento  per  lo
scioglimento per atto dell'autorita'  senza  nomina  del  commissario
liquidatore di n. 160 societa' cooperative aventi sede nelle  regioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Molise; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte  senza  nomina  del  commissario  liquidatore  n.  160
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.