IL PRESIDENTE 
                   del Comitato tecnico ordinatore 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi   «Link   Campus
University» approvato  con  decreto  ministeriale  30  marzo  2012  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 87 - del 13 aprile 2012 e, in particolare, il Titolo  III
«Norme finali e transitorie»; 
  Viste le delibere del 19 dicembre 2013 e del 3 aprile 2014  con  le
quali il Comitato tecnico  ordinatore  dell'Universita'  degli  studi
«Link Campus  University»  ha  approvato  le  modifiche  all'art.  7,
lettera l), all'art. 11, comma 3, all'art. 12, comma 1, all'art.  12,
penultimo comma, all'art. 16, ultimo comma, all'art. 17, comma 6,  al
Titolo III - Norme finali e transitorie, comma  2  e  comma  5  dello
Statuto di Ateneo; 
  Vista la nota del 4 giugno 2014, prot. n. 356/2014,  con  la  quale
l'Universita' degli studi «Link Campus University»  ha  trasmesso  al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   le
modifiche di Statuto sopra citate; 
  Considerato che la nota del 4 giugno 2014,  prot.  n.  356/2014  e'
stata  trasmessa  con  raccomandata  A/R   ricevuta   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in  data  9  giugno
2014; 
  Preso atto  che  non  sono  pervenute  osservazioni  da  parte  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro  il
termine previsto dall' art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
                              Decreta: 
 
  A) Sono emanate le  seguenti  modifiche  all'art.  7,  lettera  l),
all'art. 11, comma 3, all'art. 12, comma 1,  all'art.  12,  penultimo
comma, all'art. 16, ultimo comma, all'art. 17, comma 6, al Titolo III
- Norme finali e transitorie,  comma  2  e  comma  5,  dello  Statuto
dell'Universita' degli studi «Link Campus University»: 
    «Art. 7, lettera l).  -  Nomina,  su  proposta  del  Rettore,  il
Direttore Accademico. 
    Art. 11, comma 3. - Le funzioni di Segretario delle adunanze  del
Senato Accademico  sono  esercitate  dal  Direttore  Accademico,  che
partecipa con voto consultivo. 
    Art. 12, comma 1. - Il  Rettore  e'  responsabile  dell'attivita'
didattica  e  scientifica  svolta  nell'Universita'.  Il  Rettore  e'
nominato ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  7,  lett.  b),  del
presente Statuto tra i professori  ordinari  in  servizio  presso  le
Universita' italiane o tra i professori ordinari, collocati a  riposo
o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato
servizio presso le Universita' italiane. Il Rettore dura in carica un
triennio ed e' rinominabile consecutivamente per una sola  volta  nel
rispetto della durata massima della carica prevista  dalla  legge  30
dicembre 2010, n. 240. 
    Art. 12, penultimo comma. - Il Rettore per  l'espletamento  delle
attivita', si avvale del Direttore Accademico. 
    Art. 16, ultimo comma. -  Il  procedimento  si  estingue  ove  la
decisione di cui al paragrafo precedente non intervenga  nel  termine
di centottanta giorni  dalla  data  di  avvio  del  procedimento.  Il
termine  e'  sospeso  fino  alla  ricostituzione  del   Collegio   di
disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel  caso  in  cui
siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso
che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e'  altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  Collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il Rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal Collegio. 
    Art. 17, comma 6. - Il Consiglio di ciascuna Scuola e'  convocato
dal proprio Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi,
salvo minor termine in caso di urgenza. Alle riunioni  del  Consiglio
di ciascuna Scuola partecipa il Direttore Accademico. 
    Titolo III - Norme finali e transitorie, comma 2. -  Il  Comitato
e' composto da quattro rappresentanti nominati dal  Presidente  della
Fondazione nonche' dal Presidente della Fondazione che lo  guida.  Al
suo interno, il Comitato, su proposta del Presidente, attribuisce  ad
un suo membro, scelto tra i professori ordinari in servizio presso le
Universita' italiane o tra i professori ordinari, collocati a  riposo
o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato
servizio presso le Universita' italiane, responsabilita'  accademiche
proprie del Rettore. 
    Titolo III - Norme Finali e Transitorie, comma 5. -  Le  funzioni
di  Segretario   del   Comitato   sono   esercitate   dal   Direttore
Accademico.». 
  B) Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie generale,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
  C) Il nuovo testo dell'art. 7, lettera l), dell'art. 11,  comma  3,
dell'art. 12, comma 1, dell'art. 12, penultimo comma,  dell'art.  16,
ultimo comma, dell'art. 17, comma 6, del Titolo III - Norme finali  e
transitorie, comma 2 e comma 5, dello Statuto dell'Universita'  degli
studi «Link Campus University» entrera'  in  vigore  il  quindicesimo
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale. 
    Roma, 2 ottobre 2014 
 
                                                Il presidente: Scotti