LA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23  novembre
1998 sulla raccolta delle informazioni  statistiche  da  parte  della
Banca  centrale  europea  (BCE)   e,   in   particolare,   l'art.   1
(definizioni), l'art. 2 comma 1 ai sensi del quale le banche centrali
nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche
per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti
del  SEBC,  l'art.  2  comma  2,  relativo  all'individuazione  degli
"operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione nonche'  l'art.  7
relativo all'irrogazione di sanzioni nei casi di  inadempimento  agli
obblighi derivanti  dai  Regolamenti  della  BCE  che  definiscono  e
impongono obblighi di segnalazioni statistiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea
del 18 ottobre 2013 riguardante  le  statistiche  sulle  attivita'  e
passivita' delle societa' veicolo finanziarie coinvolte in operazioni
di   cartolarizzazione   (rifusione)   (BCE/2013/40)   (1)    e,   in
particolare: 
    - l'art. 1, paragrafo 1 e l'art. 2,  in  base  ai  quali  vengono
definiti  i  criteri  per  l'individuazione  delle  societa'  veicolo
sottoposte agli obblighi segnaletici; 
    - l'art. 1, paragrafo 2 che definisce le attivita' e i rischi che
possono essere oggetto  di  operazioni  di  cartolarizzazione  ed  in
particolare include tra questi i rischi assicurativi; 
    - gli artt. 4, 6 e  7  in  base  ai  quali  vengono  stabiliti  i
contenuti degli obblighi segnaletici delle societa' veicolo  e  viene
prevista  la  raccolta  dalle  informazioni  da  parte  delle  banche
centrali nazionali competenti entro i termini e secondo le  modalita'
dalle stesse fissati; 
    - le disposizioni dell'art. 3  (sulla  tenuta  dell'elenco  delle
societa' veicolo a  fini  statistici)  che  prevedono,  tra  l'altro,
l'obbligo delle societa'  veicolo  di  informare  la  banca  centrale
nazionale competente della  propria  esistenza  entro  una  settimana
dalla data in cui la stessa ha iniziato la propria attivita'; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea
del 17 ottobre 2012 relativo alle statistiche sulle disponibilita' in
titoli (BCE/2012/24) e, in particolare: 
    - l'art. 1, relativo alle definizioni; 
    - l'art.  2,  paragrafo  1,  riguardante  l'individuazione  degli
"operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione; 
    - gli artt. 3 (paragrafi 1, 5 e 6), 5 (paragrafo 2), 6 (paragrafo
1 e 2) e 7, in base ai quali  vengono  stabiliti  i  contenuti  degli
obblighi segnaletici delle  societa'  veicolo  e  viene  prevista  la
raccolta dalle informazioni da parte delle banche centrali  nazionali
competenti entro i  termini  e  secondo  le  modalita'  dalle  stesse
fissati. 
  Visto l'Indirizzo della Banca centrale europea  BCE/2014/15  del  4
aprile  2014  che  modifica  l'indirizzo  BCE/2007/9  relativo   alle
statistiche monetarie, delle istituzioni  e  dei  mercati  finanziari
(rifusione) e, in particolare, l'art. 20, relativo  agli  adempimenti
ai quali sono tenute le banche centrali  nazionali  e  alla  gestione
dell'elenco delle societa' veicolo dell'area  dell'euro  tenute  agli
obblighi di segnalazione, 
  Vista la legge del 30 aprile  1999,  n.  130  ("Disposizioni  sulla
cartolarizzazione dei crediti"), ed in particolare l'art. 3, comma 3. 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  13  agosto   2010,   n.   141
("Attuazione della direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  V  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori  creditizi"),  ed  in
particolare l'art. 9, comma 3. 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  14  dicembre  2010,  n.   218
("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141" ), ed in particolare l'art. 6, comma 1. 
  Visto il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 2009  ("codice
delle assicurazioni private" cosi'  come  modificato  a  seguito  del
comma 2 dell'art. 5, decreto legislativo del 29 febbraio 2008 n.  56)
ed in particolare  l'art.  57  bis  che  condiziona  alla  preventiva
autorizzazione dell'IVASS, l'attivita' da parte di  societa'  veicolo
specializzate nella cartolarizzazione di rischi assicurativi; 
  Visto che il Regolamento del Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge del 23 agosto 1988, n.  400,
che dovrebbe stabilire le condizioni per l'accesso e per  l'esercizio
dell'attivita' da parte delle societa'  veicolo  specializzate  nella
cartolarizzazione  di  rischi  assicurativi,  non  e'  stato   ancora
emanato; 
  Considerato tutto quanto sopra e  ritenuto  opportuno  adeguare  il
Provvedimento della  Banca  d'Italia  del  29  aprile  2011,  recante
"Disposizioni in materia di obblighi informativi e  statistici  delle
societa' veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione,  nella
sua interezza al Regolamento (CE) n. 1075/2013 della  Banca  centrale
europea del 18 ottobre 2013, includendo  anche  la  cartolarizzazione
dei rischi assicurativi e provvedendo, per ragioni di chiarezza, alla
sua integrale sostituzione 
 
                                emana 
                      le seguenti disposizioni 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente provvedimento si intendono per: 
    a) "Societa'  veicolo":  l'impresa  operante  in  Italia  che  e'
costituita conformemente al diritto nazionale o  comunitario  secondo
una delle seguenti tipologie: 
      - forma legale contrattuale dei fondi  comuni  di  investimento
gestiti da societa' di gestione; 
      - forma legale fiduciaria; 
      - forma legale societaria quale societa' di capitale,  pubblica
o privata; 
      - ogni altra tipologia analoga 
  e la cui attivita' principale soddisfi entrambi i seguenti criteri: 
    i) e' rivolta ad effettuare, o effettua, uno o piu' operazioni di
cartolarizzazione ed e' isolata dal rischio di fallimento o  di  ogni
altro genere di insolvenza che possa riguardare il cedente; 
    ii)   emette,   o   e'   rivolta   ad   emettere,   obbligazioni,
partecipazioni di fondi  di  cartolarizzazione,  altri  strumenti  di
debito e/o strumenti finanziari derivati,  e/o  possiede  o  potrebbe
possedere, in termini giuridici o  economici,  attivita'  sottostanti
l'emissione  di  obbligazioni,  di   partecipazioni   di   fondi   di
cartolarizzazione,  di  altri  titoli  di  debito  e/o  di  strumenti
finanziari derivati che sono offerti in vendita al pubblico o venduti
sulla base di collocamenti diretti. 
  La definizione di societa' veicolo non comprende: 
    -  le  societa'  cessionarie  per  la  garanzia  di  obbligazioni
bancarie garantite ai sensi dell'art. 7- bis della  Legge  30  aprile
1999 n. 130; 
    -  le  istituzioni  finanziarie  monetarie  (IFM)  come  definite
all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33); 
    - i fondi di investimento  (FI)  come  definiti  all'art.  1  del
regolamento (EU) n. 1073/2013 della Banca Centrale  Europea,  del  18
ottobre 2013, relativo  alle  statistiche  sulle  attivita'  e  sulle
passivita' dei fondi di investimento (BCE/2013/38); 
    - le imprese di assicurazione e di riassicurazione come  definite
all'art. 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione  (cd.  Solvency
II); 
    - i gestori di fondi di investimento alternativi che gestiscono o
commercializzano fondi di  investimento  alternativi,  come  definiti
all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che rientrano nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2011/61/UE a norma dell'art. 2. 
    b) "Cartolarizzazione": un'operazione o  uno  schema  in  cui  un
soggetto che e' distinto dal cedente o dall'impresa di  assicurazione
o riassicurazione ed e' creato o  serve  ai  fini  dell'operazione  o
dello schema, emette degli strumenti di finanziamento destinati  agli
investitori, e ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze: 
      - un'attivita' o un insieme di attivita', o una parte di  esse,
e' trasferito a un soggetto che e' distinto dal cedente ed e'  creato
o serve  ai  fini  dell'operazione  o  dello  schema,  attraverso  il
trasferimento  della  titolarita'  giuridica  o  effettiva  di   tali
attivita' da parte del cedente oppure attraverso sottopartecipazione; 
      - il rischio di credito di un'attivita'  o  di  un  insieme  di
attivita', o di parte di esse, e' trasferito, attraverso il ricorso a
derivati creditizi, garanzie  o  qualunque  meccanismo  simile,  agli
investitori negli strumenti di finanziamento emessi  da  un  soggetto
che  e'  distinto  dal  cedente  ed  e'  creato  o  serve   ai   fini
dell'operazione o dello schema; 
      - i rischi assicurativi sono trasferiti da parte di  un'impresa
di assicurazione o riassicurazione a  un  soggetto  distinto  che  e'
creato o serve ai fini dell'operazione o dello schema, di modo che il
soggetto finanzi interamente tali rischi  attraverso  l'emissione  di
strumenti di finanziamento e i diritti di rimborso degli  investitori
in detti strumenti di finanziamento siano subordinati  agli  obblighi
di riassicurazione del soggetto; 
  laddove tali strumenti di  finanziamento  siano  emessi,  essi  non
rappresentano obblighi di pagamento del  cedente  o  dell'impresa  di
assicurazione o riassicurazione; 
    c) "Cedente" si intende chi trasferisce un'attivita' o un insieme
di attivita' e/o il rischio di credito dell'attivita' o  dell'insieme
di attivita' alla struttura della cartolarizzazione 
    d)  "Elenco  delle  societa'  veicolo":  l'elenco  relativo  alle
societa' veicolo soggette agli obblighi statistici comunitari. 
    e) "Manuale": il documento (allegato 1) contenente gli schemi  di
segnalazione  degli  obblighi  statistici,  i  relativi  criteri   di
compilazione e le istruzioni per la trasmissione dei dati. 

(1) Tale Regolamento sostituisce integralmente  Regolamento  (CE)  n.
    24/2009  della  Banca  Centrale  Europea  del  19  dicembre  2008
    (BCE/2008/30) di pari oggetto