Inserimento del medicinale «fingolimod (Gilenya)» nell'elenco dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  alle  seguenti
condizioni:  «Gilenya»  e'  indicato  in  monoterapia,  come  farmaco
modificante     la     malattia,     nella     sclerosi      multipla
recidivante-remittente  nei  pazienti  con  un'elevata  attivita'  di
malattia nonostante la terapia con glatiramer acetato. 
    Questi pazienti possono essere definiti come coloro che non hanno
risposto ad un ciclo terapeutico completo  ed  adeguato  (normalmente
almeno un anno di trattamento) con  glatiramer  acetato.  I  pazienti
devono avere avuto almeno  1  recidiva  nell'anno  precedente  mentre
erano in terapia, e presentare almeno 9  lesioni  iperintense  in  T2
alla RM cerebrale o almeno 1 lesione captante gadolinio. Un  paziente
non responder  puo'  anche  essere  definito  come  un  paziente  che
presenta,  rispetto  all'anno  precedente,  un  tasso   di   recidive
invariato o aumentato o che presenta recidive gravi. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige in Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Atteso che in  data  23  maggio  2014  la  Commissione  europea  ha
adottato un'opinione positiva riguardo alla  variazione  dei  termini
dell'autorizzazione  alla  commercializzazione  per   il   medicinale
«fingolimod (Gilenya)», gia' registrato ed  in  commercio  per  altre
indicazioni terapeutiche, da «non responders ad interferone  beta»  a
«non responders ai DMTs», cioe': «Patients with high disease activity
despite treatment with at least one disease modifying therapy»; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario   nazionale   «nelle   more»   di    una    sua    prossima
commercializzazione in Europa e sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione  del  9-10  giugno
2014 - stralcio verbale n. 26 e 21-23 luglio 2014 - stralcio  verbale
n. 27; 
  Ritenuto pertanto di includere il medicinale «fingolimod (Gilenya)»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per l'indicazione terapeutica citata in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale FINGOLIMOD (GILENYA) e' inserito, ai sensi  dell'art.
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre  1996,  n.  536,  convertito
dalla legge 23 dicembre  1996,  n.  648,  nell'elenco  istituito  col
provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.