IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed  in  particolare  gli
articoli 115, recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'articolo
119, recante «Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica, ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli  articoli  29,
31-33 concernenti i  requisiti  delle  domande  per  l'autorizzazione
all'immissione sul mercato e l'art. 35; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Vista la domanda presentata in data  19  giugno  2014  dall'impresa
Basf   Italia   S.p.A.,   con   sede   legale   in   Cesano   Maderno
(Monza-Brianza),   via   Marconato,    8,    intesa    ad    ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato «Comet 200 EC», contenete la sostanza attiva
Pyraclostrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato «Retengo
Plus» registrato al n. 15961, ai sensi dell'art. 33  del  Regolamento
(CE) n. 1107/2009, con decreto direttoriale in data 19 dicembre 2013,
dell'impresa medesima; 
  Considerato che nella medesima istanza l'impresa ha  comunicato  di
voler  eliminare,  per  motivi  esclusivamente  commerciali,  tra  le
colture autorizzate per il prodotto  di  riferimento,  l'impiego  sul
mais; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento «Retengo Plus» registrato al n. 15961; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del  7  maggio  2004  di  recepimento
della direttiva 2004/30/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva pyraclostrobin nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  823/2012  della  Commissione  del  14
settembre 2012 recante deroga al Regolamento di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di
alcune sostanze attive tra cui il pyraclostrobin che  risulta  quindi
approvato fino al 31 gennaio 2017; 
  Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31
gennaio 2018, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento,
ai sensi dell'art. 43, comma 5 del sopracitato  Regolamento  (UE)  n.
1107/2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino  al  31  gennaio
2018, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno
(Monza-Brianza), via Marconato, 8, e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato COMET 200  EC  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,7 - 1 - 3 - 5 - 10. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa estera: Basf Espanola S.L. - Carretera Nacional 340,  km
1156 - 43080 Tarragona (Spagna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16125. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 luglio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello