IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
prevede, a decorrere dall'anno 2014, misure di controllo della  spesa
per autovetture da parte delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto  l'art.  47,  comma  2,  lettera  b)  e  commi  seguenti  del
decreto-legge  n.  66/2014,  che  prevede  che  le  province  debbano
assicurare  uno  specifico  contributo  alla  finanza  pubblica,   di
riduzione della spesa per autovetture in misura  complessiva  pari  a
0,7 milioni di euro per l'anno 2014, contributo elevato a un  milione
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017; 
  Rilevato  che,  per  l'anno  2014,  l'art.   47,   comma   2,   del
decreto-legge n. 66/2014, alla lettera b)  prevede  che  le  predette
specifiche riduzioni di spesa a carico delle province  siano  operate
per la quota pari a 0,7 milioni di euro in proporzione al  numero  di
autovetture di ciascuna provincia comunicato annualmente al Ministero
dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica; 
  Rilevato altresi' che l'art. 47,  comma  3,  del  decreto-legge  n.
66/2014,  prevede  che,   ad   invarianza   comunque   di   riduzione
complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le  riduzioni  di
spesa  a  carico  delle  province  relative  ai  predetti  incarichi,
sarebbero potute essere incrementate e/o diminuite  dalla  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2014; 
  Considerato che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  non
ha ritenuto di avvalersi della  predetta  facolta'  modificativa  del
criterio da seguire per determinare gli importi delle  singole  quote
di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia; 
  Ritenuto che il previsto contributo  alla  finanza  pubblica,  pari
complessivamente a 0,7 milioni di euro per l'anno 2014  debba  essere
pertanto ripartito proporzionalmente  al  numero  di  autovetture  di
ciascuna provincia comunicato annualmente al  Ministero  dell'interno
dal Dipartimento della funzione pubblica; 
  Vista la nota del Dipartimento della funzione  pubblica  -  Ufficio
per l'informazione statistica, le banche  dati  istituzionali  ed  il
personale, n.  DFP  0029083  in  data  23  maggio  2014,  e  l'elenco
allegato, contenente i dati relativi  al  numero  di  autovetture  di
ciascuna provincia; 
  Considerato che l'art. 47, ai commi 2, 3 e 4, del decreto-legge  n.
n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  89/2014,
comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-quater  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province
a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere  versati,  entro  il
termine del 10 ottobre 2014, ad un apposito capitolo di  entrata  del
bilancio dello Stato  e  contestualmente  dispone  che,  in  caso  di
mancato versamento del contributo, entro la stessa data,  sulla  base
dei dati  comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
entrate, attraverso la struttura di  gestione  di  cui  all'art.  22,
comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  provvede  al
recupero delle predette somme nei confronti delle  province  e  delle
citta'   metropolitane   interessate,   a   valere   sui   versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento
del relativo gettito alle province medesime; 
  Considerato, infine, che per quanto concerne la ripartizione  dello
stesso specifico contributo alla  finanza  pubblica  a  carico  delle
province, pari complessivamente ai maggiori importi di un milione  di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  si  provvedera'  con
successivo apposito provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  a
  carico delle province ricomprese nelle regioni a statuto  ordinario
  e  delle  province  delle  regioni  Siciliana  e   Sardegna,   pari
  complessivamente a  0,7  milioni  di  euro,  per  l'anno  2014,  in
  proporzione al numero di autovetture. 
  1. Il contributo, per l'importo complessivo di 0,7 milioni di  euro
per l'anno 2014, di  cui  in  premessa,  e'  ripartito  a  carico  di
ciascuna provincia ricompresa nelle regioni  a  statuto  ordinario  e
delle province delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna,  nella  misura
complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto. 
  2. Il predetto contributo e' calcolato proporzionalmente al  numero
di  autovetture  di  ciascuna  provincia,   sulla   base   dei   dati
appositamente forniti annualmente  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica.