IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni  e
integrazioni,  recante  l'istituzione   dell'albo   nazionale   degli
autotrasportatori di cose per  conto  terzi  e  la  disciplina  degli
autotrasporti di cose; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009,  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   concernente
«Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
circa norme comuni sulle  condizioni  da  rispettare  per  esercitare
l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE
del Consiglio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2011,
n. 277; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2005,  n.  198,  recante
«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle  autorizzazioni
internazionali al trasporto di merci  su  strada»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, prot.
n. 81, recante «Disposizioni di applicazione  del  decreto  2  agosto
2005,  n.  198,  in  materia  di  autorizzazioni  internazionali   al
trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013; 
  Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari
e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale; 
  Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT  per
l'anno  2015  e'  stato  fissato   a   268   autorizzazioni   annuali
utilizzabili con veicoli di categoria almeno Euro IV; 
  Considerato  che  nella  riunione  plenaria  del  Gruppo  trasporto
stradale che si e' tenuta a Parigi nei giorni 25-26  settembre  2014,
la Federazione russa  ha  posto  una  ulteriore  riserva  unilaterale
fissando  il  proprio  contingente  di  base   delle   autorizzazioni
multilaterali CEMT per il 2015,  nel  numero  di  16  anziche'  delle
attuali 67; 
  Considerato che per il 2015 i contingenti di base dei singoli Paesi
membri della CEMT, validi sul territorio russo, sono  di  conseguenza
pari  a  16,  incluso  il  contingente  di  autorizzazioni  spettante
all'Italia, e che pertanto in virtu' del moltiplicatore applicabile a
queste ultime per tale anno, avranno il timbro di limitazione Russia,
a partire dall'autorizzazione n. 65 e fino all'autorizzazione 268; 
  Vista la comunicazione del segretariato CEMT del  1°  ottobre  2014
relativa alla nuova riserva della Federazione russa; 
  Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sulle autorizzazioni  CEMT  del  contingente  italiano  valide  per
l'anno 2015, dalla n. 65 alla n. 268, e' apposto  il  timbro  di  non
validita' in territorio russo, in aggiunta alle altre limitazioni per
ciascuna di esse gia' previste (Austria o Austria e Grecia). 
  Alle imprese che chiedono il rinnovo dell'autorizzazione  CEMT  per
l'anno 2015, ferme restando le disposizioni di cui al decreto  del  9
luglio 2013, prot. n. 81, il rinnovo della medesima autorizzazione e'
effettuato con il timbro di non validita' Russia ai sensi  del  comma
1.