IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa'  Glaxosmithkline  Trading
Services Ltd e' stata autorizzata  all'immissione  in  commercio  del
medicinale «Tafinlar» (dabrafenib); 
  Vista  la  determinazione  n.  1049/2013  del  20  novembre   2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  286
del 6 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale  ai
sensi dell'art. 12, comma  5,  legge  8  novembre  2012  n.  189,  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda con la  quale  la  ditta  Glaxosmithkline  Trading
Services Ltd ha chiesto la  riclassificazione  delle  confezioni  con
A.I.C. da n. 042923019 a n. 042923045; 
  Visto il parere della  commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta dell'11 marzo 2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  24
giugno 2014; 
  Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TAFINLAR (dabrafenib) nelle confezioni sotto indicate
e' classificato come segue: 
    confezioni: 
  50 mg - capsula rigida - uso orale -  flacone  (HDPE)  28  capsule,
A.I.C. n. 042923019/E (in base 10), 18XX0C (in base  32);  classe  di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  € 1380,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2277,55; 
  50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone  (HDPE)  120  capsule,
A.I.C. n. 042923021/E (in base 10), 18XX0F (in base  32);  classe  di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  € 5914,26;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9760,89; 
  75 mg - capsula rigida - uso orale -  flacone  (HDPE)  28  capsule;
A.I.C. n. 042923033/E (in base 10), 18XX0T (in base  32);  classe  di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  € 2069,99;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3416,31; 
  75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone  (HDPE)  120  capsule;
A.I.C. n. 042923045/E (in base 10), 18XX15 (in base  32);  classe  di
rimborsabilita': «H»; prezzo ex  factory  (IVA  esclusa):  € 8871,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14641,34. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex  factory
come da condizioni negoziali. 
  Payment by results come da condizioni negoziali. 
  Tetto di spesa complessivo per 24 mesi sull'ex factory  pari  a  40
milioni. 
  Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una  delle
parti non faccia pervenire  all'altra  almeno  novanta  giorni  prima
della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle
condizioni; fino alla conclusione del  procedimento  resta  operativo
l'accordo  precedente.  Ai  fini  della  determinazione  dell'importo
dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verra' determinato
sui consumi e in base al fatturato (al netto  di  eventuale  pay-back
del 5% e al lordo del pay-back dell'1,83%)  trasmessi  attraverso  il
flusso della tracciabilita' per i canali ospedaliero e diretta e DPC,
ed il flusso OSMED per la convenzionata. 
  E' fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire  semestralmente
i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del  tetto
e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo
di riferimento, per i prodotti gia' commercializzati avra' inizio dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva  commercializzazione.  In   caso   di   richiesta   di
rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che  comporti  un   incremento
dell'importo complessivo attribuito alla specialita'  medicinale  e/o
molecola,  il  prezzo   di   rimborso   della   stessa   (comprensivo
dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio  sanitario  nazionale)
dovra' essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.
Il tetto di  spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferisce a tutti  gli  importi  comunque  a  carico  del
Servizio  sanitario  nazionale,  ivi  compresi,  ad  esempio,  quelli
derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione
delle indicazioni conseguenti a modifiche nelle note AIFA. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul  sito  dell'Agenzia,  piattaforma  web,  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  Validita' del contratto: 24 mesi.