IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         del sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  in  data
17/01/2007  concernente  la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio  ai  fini  dello  scioglimento  d'ufficio   ex   art.   2545
septiesdecies c.c.; 
  Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il  regolamento
di organizzazione del Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le  risultanze  della  relazione  di  mancata  revisione  del
13.05.13 effettuate  dal  revisore  incaricato  dal  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'  cooperativa   sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 01.10.13 prot.
n.  159177,  non  ha  prodotto   alcuna   documentazione   attestante
l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento  per  atto   d'autorita'   ai   sensi   dell'art.   2545
septiesdecies  c.c.,   con   contestuale   nomina   del   commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa "EUSA TRASPORTI - SOCIETA'  COOPERATIVA  DI
PRODUZIONE E LAVORO" con sede in Latina, costituita in data 02.03.01,
codice fiscale 02037230592, e' sciolta per atto d'autorita' ai  sensi
dell' art. 2545 septiesdecies c.c.