IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014  con
la quale e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in  conseguenza
del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso -  da  4.000  libbre,
caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre  spolette  di  cui
due armate, nell'area dell'ex  aeroporto  militare  di  Vicenza  «Dal
Molin» antistante la base militare statunitense; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 162 del 31 marzo 2014, con cui il Sindaco del Comune di Vicenza e'
stato nominato Commissario delegato per provvedere  al  coordinamento
delle attivita' previste nel Piano operativo di evacuazione trasmesso
dalla Regione Veneto, nonche' l'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile  n.  163  del  17  aprile  2014  con  cui  il
direttore della sezione di protezione civile della Regione Veneto  e'
stato  incaricato  di  integrare  la  predetta   pianificazione   con
riferimento alle eventuali azioni da  porre  in  essere  in  caso  di
deflagrazione   dell'ordigno   per   assicurare    la    prosecuzione
dell'assistenza alla popolazione evacuata e  le  ulteriori  attivita'
tecniche necessarie; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  la  prosecuzione   e   la
conclusione, senza  soluzione  di  continuita',  delle  attivita'  di
liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere per
il superamento del contesto di criticita' in rassegna: 
  Ritenuto, quindi, a tal fine necessario  adottare  un'ordinanza  di
protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, con cui consentire la prosecuzione, in  regime
ordinario,  delle  attivita'  finalizzate  al   completamento   delle
procedure amministrativo-contabili connesse agli interventi posti  in
essere con riferimento alla presente situazione emergenziale; 
  Vista la nota del Commissario delegato - Sindaco di Vicenza del  13
agosto 2014; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto  con  nota  del  14  agosto
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il  Comune  di  Vicenza  e'  individuato  quale  amministrazione
competente  al  coordinamento  delle  attivita'  necessarie  per   il
completamento delle procedure amministrativo-contabili relative  agli
interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno
bellico inesploso nel  territorio  del  medesimo  comune  di  cui  in
premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Sindaco  del  Comune  di
Vicenza, gia' Commissario delegato ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione  civile  n.
162 del 31 marzo 2014, e' incaricato di assicurare, sulla base  della
documentazione   amministrativo-contabile   inerente   la    gestione
commissariale, la prosecuzione e la conclusione  delle  attivita'  di
liquidazione degli oneri relativi agli interventi posti in essere per
fronteggiare il contesto di criticita' in rassegna. 
  3. Al fine di garantire l'espletamento delle iniziative di  cui  al
comma 2, il sindaco  del  Comune  di  Vicenza,  che  opera  a  titolo
gratuito, provvede con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale, aperta ai sensi dell'art. 3, comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.  162  del  31  marzo
2014, che viene allo stesso intestata per sei mesi  decorrenti  dalla
data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. All'esito  delle  attivita'  espletate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri  sul
conto infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  per  le  emergenze
nazionali. 
  5. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 ottobre 2014 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                            Gabrielli