IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 con la quale e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso - da 4.000 libbre, caricato con 1.800 kg di esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate, nell'area dell'ex aeroporto militare di Vicenza «Dal Molin» antistante la base militare statunitense; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, con cui il Sindaco del Comune di Vicenza e' stato nominato Commissario delegato per provvedere al coordinamento delle attivita' previste nel Piano operativo di evacuazione trasmesso dalla Regione Veneto, nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 163 del 17 aprile 2014 con cui il direttore della sezione di protezione civile della Regione Veneto e' stato incaricato di integrare la predetta pianificazione con riferimento alle eventuali azioni da porre in essere in caso di deflagrazione dell'ordigno per assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione evacuata e le ulteriori attivita' tecniche necessarie; Ravvisata la necessita' di garantire la prosecuzione e la conclusione, senza soluzione di continuita', delle attivita' di liquidazione degli oneri connessi agli interventi posti in essere per il superamento del contesto di criticita' in rassegna: Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al completamento delle procedure amministrativo-contabili connesse agli interventi posti in essere con riferimento alla presente situazione emergenziale; Vista la nota del Commissario delegato - Sindaco di Vicenza del 13 agosto 2014; Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 14 agosto 2014; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Comune di Vicenza e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie per il completamento delle procedure amministrativo-contabili relative agli interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno bellico inesploso nel territorio del medesimo comune di cui in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Vicenza, gia' Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, e' incaricato di assicurare, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, la prosecuzione e la conclusione delle attivita' di liquidazione degli oneri relativi agli interventi posti in essere per fronteggiare il contesto di criticita' in rassegna. 3. Al fine di garantire l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, il sindaco del Comune di Vicenza, che opera a titolo gratuito, provvede con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 162 del 31 marzo 2014, che viene allo stesso intestata per sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. All'esito delle attivita' espletate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali. 5. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 ottobre 2014 Il Capo del Dipartimento Gabrielli