IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1156/2012   della
Commissione del 6 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  29  di  attuazione
della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 29, il quale individua, il servizio di  collegamento  presso
il Dipartimento delle Finanze quale ufficio competente  allo  scambio
di informazioni in materia di  tributi  locali,  nel  rispetto  delle
norme che disciplinano i singoli tributi; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo,  il  quale
prevede che "il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle
Finanze,  per  le  notifiche  pervenute  dall'autorita'   richiedente
dell'altro Stato membro, si avvale degli agenti della riscossione del
Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l'attivita' di notifica secondo
le  disposizioni  dell'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."; 
  Visto l'art. 7, comma 4, del suddetto decreto legislativo, il quale
prevede che "con provvedimento del Direttore generale  delle  finanze
sono stabilite le modalita' procedurali per l'affidamento  all'agente
della  riscossione  territorialmente  competente  dell'attivita'   di
notifica, nonche' per la rendicontazione di tale attivita'  da  parte
dello stesso agente"; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i  servizi  di
collegamento ai fini dell'attivita'  di  cooperazione  amministrativa
nel settore fiscale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  gennaio  2008,
n. 43, recante il  "Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
luglio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  3
settembre 2012,  concernente  "Individuazione  e  attribuzioni  degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento  di  organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli
2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  15
settembre 2014,  concernente  "Individuazione  e  attribuzioni  degli
Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei  Dipartimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione  dell'art.  1,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67"; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, di  attuazione
della direttiva  2010/24/UE,  relativa  all'assistenza  reciproca  in
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed  altre
misure; 
  Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5  agosto
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9  agosto  2013,
recante: "Designazione  dell'Ufficio  centrale  di  collegamento  del
Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai  fini  del  recepimento  della
direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia  di
recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure"; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  "servizio  di   collegamento",   la   struttura   presso   il
Dipartimento delle finanze (DF), Direzione Legislazione tributaria  e
federalismo  fiscale  (DLTFF),  indicata  nel  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  29  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, competente allo  scambio
di informazioni in materia di tributi locali; 
    b) "richiesta di notifica", la richiesta pervenuta o rivolta agli
altri  Stati  membri  secondo  il   formulario-tipo   approvato   dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione  del  6
dicembre 2012.